x

x

Art. 501- Esame dei periti e dei consulenti tecnici

1. Per l’esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull’esame dei testimoni, in quanto applicabili.

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.

Rassegna giurisprudenziale

Esame dei periti e dei consulenti tecnici (art. 501)

Non è data ai consulenti tecnici la facoltà di controesame dei periti, giacché l’art. 501 comma 1, in tema di esame dei periti e dei consulenti tecnici, rinvia alle disposizioni sull’esame dei testimoni in quanto applicabili e queste ultime non prevedono alcuna forma di controesame dei testi tra di loro (Sez. 3, 29219/2017).

L’acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte (nella specie, del PM) in assenza della previa audizione del suo autore non ne comporta l’inutilizzabilità, ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178 comma 1 lett. c), soggetta ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 e alla sanatoria di cui all’art. 183 comma 1 lett. a); ne deriva che, in tal caso, la parte presente al compimento di detta nullità deve dolersene immediatamente nelle forme prescritte, pena la decadenza dal potere di deducibilità e la conseguente sanatoria dovuta all’accettazione degli effetti dell’atto (Sez. 6, 25807/2014).

In tema di accertamenti tecnici (anche irripetibili), l’attività di esame e di studio espletata oltre il termine di durata delle indagini preliminari dal consulente tecnico del PM sulla documentazione e sull’attività tempestivamente compiuta (nella specie, esame autoptico), pur impedendo l’acquisizione della relazione di consulenza al fascicolo del dibattimento, non osta alla formazione della prova a seguito dell’esame dell’ausiliario nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, 40394/2015).

La violazione del principio del contraddittorio e quella conseguente del diritto di difesa derivata dall’indebita limitazione del diritto dell’imputato a controesaminare in maniera piena ed appropriata il consulente tecnico del PM - ammesso dal giudice in qualità di testimone ‘puro’, come tale impossibilitato ad esprimere valutazioni tecniche e ciò nonostante autorizzato a compulsare documenti e note scritte di carattere tecnico - non dà luogo a inutilizzabilità ai sensi dello art. 191 poiché l’acquisizione della prova non ha violato alcun divieto, ma integra nullità di carattere relativo ai sensi dell’art. 181 (Sez. 6, 52903/2016).

Il consenso all’inserimento nel fascicolo del dibattimento di atti di indagine contenuti in quello del PM determina la definitiva acquisizione degli stessi al materiale probatorio dibattimentale, con la conseguente non necessarietà per la loro utilizzazione del vaglio dibattimentale, attraverso l’esame dei consulenti per quanto riguarda la relazione di consulenza tecnica acquisita con il consenso dell’imputato, che per effetto di tale assenso risulta pienamente utilizzabile anche in mancanza del previo esame del consulente che la ha redatta (Sez. 3, 8692/2017).

Il giudice può legittimamente procedere all’esame di un teste “qualificato”, che vanti particolari conoscenze in materia per deporre su accertamenti di natura tecnica. A maggior ragione, l’escussione può riguardare anche soggetti la cui competenza tecnica e conoscenza dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale dipende dall’essere stati consulenti del PM, fermo restando che la valutazione di attendibilità attiene al giudizio di merito ed è, come tale, preclusa in sede di legittimità (Sez. 2, 40788/2016).

Il divieto di apprezzamenti personali del testimone non è riferibile ai fatti direttamente percepiti dallo stesso, al quale, a causa della speciale condizione di soggetto qualificato, per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica attività, non può essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi sono inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi (Sez. 2, 44326/2010).

In tema di istruzione dibattimentale, le dichiarazioni rese dai consulenti tecnici di parte, indipendentemente dallo svolgimento del proprio incarico in ambito peritale ovvero extraperitale, hanno il medesimo valore probatorio di quelle testimoniali, in quanto l’art. 501, comma 1, riconosce sostanziale qualità di testimone ai consulenti tecnici ammessi su richiesta di parte (Sez. 3, 8377/2008).

Il modello offerto dal dibattimento e quindi, per quanto dedotto in ricorso, l’esame del perito condotto dalla difesa secondo le modalità previste per i testimoni (art. 501 che richiama l’art. 497), non può trovare applicazione rispetto al procedimento incidentale de libertate di cui all’art. 299 comma 4-ter.

Questo è infatti un procedimento cautelare segnato, in una alla valutazione del diritto alla salute del cautelando, da quelle esigenze di speditezza comunque connesse alla natura del procedimento e valorizzate dallo stesso linguaggio utilizzato dal legislatore, chiaramente evocativo di una procedura da svolgersi secondo ristretti termini temporali e con formalità essenziali e semplificate.

Per le indicate finalità, le ampie ed articolate formalità previste in dibattimento per l’esame del perito risultano incompatibili con il procedimento di cui all’art. 299 comma 4-ter. La regola del contraddittorio non risulta infatti declinata nel nostro sistema secondo un modello unico, ma, piuttosto, secondo differenti forme, che sono, ora più solenni e piene, ora più essenziali e contenute, a seconda delle finalità perseguite dai vari istituti che vengono in esame e della ragionevole composizione dei concorrenti interessi in gioco.

Chiaro ed univoco è così il riferimento contenuto nelle disposizioni di cui all’art. 501 ad un preciso momento, che è il dibattimento, quale luogo di formazione della prova assistito dalle massime garanzie di tutela del contraddittorio che, come tali, però, non sono sempre e comunque esportabili (Sez. 6, 19404/2016).

Nessuna norma impone l’esame dei periti nel procedimento di prevenzione. Invero, sia nella previgente normativa che in quella attuale, le disposizioni di rito richiamate sono quelle relative agli incidenti di esecuzione.

L’art. 666, comma 5, il quale prevede che se occorre assumere prove il giudice procede in udienza nel rispetto del contraddittorio, è integrato dall’art. 185 comma 3 Att., secondo cui “il giudice nell’assumere le prove a norma dell’art. 666 comma 5 del codice procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l’esame dei testimoni e l’espletamento della perizia”.

Di conseguenza, non risulta necessario il rispetto delle formalità di cui all’art. 227, né tanto meno l’esame orale dei periti e consulenti tecnici ai sensi dell’art. 501. Ciò che rileva è che venga garantito il contraddittorio mediante la messa a disposizione delle parti della relazione di perizia (Sez. 6, 4904/2016).