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Art. 502 - Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici

1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporne l’esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell’articolo 477 comma 3, del giorno, dell’ora e del luogo dell’esame.

2. L’esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L’imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l’intervento personale dell’imputato interessato all’esame.

Rassegna giurisprudenziale

Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici (art. 502)

Il ricorso alla disciplina di cui all’art. 502 deve ritenersi consentito in tutti i casi in cui, anche per ragioni contingenti e occasionali, viene a determinarsi una situazione di impossibilità assoluta (e quindi di legittimo impedimento) del teste a comparire nella pubblica udienza, con l’effetto che, in tale ipotesi, è legittimo escutere il teste nel luogo dove al momento si trova, escludendo la presenza del pubblico e dell’imputato (salvo che quest’ultimo abbia fatto richiesta in senso contrario) purché venga assicurato il contraddittorio con la presenza dei difensori (Sez. 6, 6589/2000).