x

x

Art. 504 - Opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni

1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità.

Rassegna giurisprudenziale

Opposizioni nel corso dell’esame dei testimoni (art. 504)

L’assunzione della prova orale nel dibattimento deve avvenire anche in appello secondo i canoni del sistema accusatorio, sicchè il presidente, soltanto dopo che sono stati esauriti l’esame e il controesame delle parti, può rivolgere direttamente domande alle persone già esaminate per meglio chiarire i temi della prova.

Tuttavia, l’inosservanza della prioritaria iniziativa delle parti non può ricomprendersi nell’alveo delle previsioni di nullità, giacché tutte le opposizioni ed eccezioni in ordine all’esame dei testimoni devono essere proposte, ai sensi dell’art. 504, allo stesso presidente, che decide immediatamente con provvedimento informale non soggetto a gravame (Sez. 2, 11730/1993).