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Art. 618 - Decisioni delle sezioni unite

1. Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite.

1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.

1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d’ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.

Rassegna giurisprudenziale

Decisioni delle sezioni unite (art. 618)

È doverosa la rimessione di una questione alle Sezioni unite quando essa abbia dato o possa dar luogo ad indirizzi contrastanti, non quando tra le sezioni o all’interno della medesima sezione si registri un qualche dissenso inconsapevole che si presti ad essere agevolmente superato sulla base di un più meditato esame e di un semplice coordinamento di inequivoche disposizioni normative (Sez. 1, 2801/1993).

Il ricorso per cassazione rimesso ex art. 618 alle Sezioni unite va restituito alla sezione di provenienza se, nelle more della sua definizione, sopravvenga una disciplina legislativa capace di incidere sulla decisione della questione rimessa (Sez. 3, 17/2001).