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Art. 619 - Rettificazione di errori non determinanti annullamento

1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l’annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti.

2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento.

3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole all’imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

Rassegna giurisprudenziale

Rettificazione di errori non determinanti annullamento (art. 619)

In tema di sentenza di applicazione della pena, il dispositivo con cui sia omessa la enunciazione del concordato beneficio della sospensione condizionale della pena è suscettibile di rettificazione integrativa da parte della Corte di Cassazione, ex art. 619, trattandosi di statuizione obbligatoria e conseguente alla pronuncia che non implica l’esercizio di un potere discrezionale da parte del Giudice (Sez. 4, 54834/2018).

La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione, di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell’esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, 44874/2017).

Nell’ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all’indicazione della pena nel dispositivo, e dall’esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile, come nella specie, il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell’errore secondo la procedura prevista dall’art. 619 (Sez. 2, 13904/2016).

In assenza di ricorso del PG, non è possibile procedere alla rettificazione degli errori di cui all’art. 619, comma 2, alla quale si può provvedere solo se il giudice nell’applicare la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444, per errore di calcolo, abbia disposto una pena superiore a quella richiesta. In questo caso infatti questa corte può rettificare la sentenza ai sensi dell’art. 619 comma 2, riducendo la pena alla misura concordata senza disporre annullamento (Sez. 2, 33829/2018).

La sentenza che ha omesso di disporre l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato per uno dei reati indicati nell’art. 86 del DPR 309/1990, non può essere rettificata ex art. 619, ma va annullata con rinvio limitatamente a questo punto, perché per applicare la misura, il giudice della cognizione deve non solo accertare preliminarmente la concreta pericolosità sociale del condannato (in conformità all’art. 8 CEDU in relazione all’art. 117 Cost.), ma anche valutarne la condizione familiare assieme agli altri elementi indicati dall’art. 133 Cod. pen., bilanciando l’interesse generale alla sicurezza sociale e quello del singolo alla vita familiare (Sez. 3, 30493/2015).