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Art. 261 - Rimozione e riapposizione dei sigilli

1. L’autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l’identità e l’integrità con l’assistenza dell’ausiliario. Compiuto l’atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall’ausiliario in presenza dell’autorità giudiziaria. L’autorità giudiziaria e l’ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.

Rassegna giurisprudenziale

Rimozione e riapposizione dei sigilli (art. 261)

L’inosservanza delle formalità prescritte dall’art. 261 per lo svolgimento delle operazioni di rimozione e riapposizione dei sigilli non comporta alcuna nullità, non essendo tale sanzione specificamente comminata dal legislatore, e, conseguentemente, deve escludersi che l’apertura del reperto senza la presenza dell’AG sia idonea a viziare gli esiti della perizia successivamente espletata (Sez. 2, 37669/2014).