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Art. 262 - Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate

1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l’autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all’imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell’articolo 316.

3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell’articolo 321.

3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato.

4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.

Rassegna giurisprudenziale

Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate (art. 262)

L’art. 262, comma 1, ai fini della restituzione, prescrive la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile, non potendo ipotizzarsi in questa materia un favor possessionis che prescinda dallo ius possidendi (Sez. 4, 31644/2018).

L’ordine di restituzione della cosa sequestrata è consequenziale alla statuizione relativa alla illegittimità del sequestro e si pone a tutela del diritto di proprietà che non può essere compresso se non in forza di un provvedimento avente base legale, sicché il tribunale del riesame annullando il decreto di convalida del sequestro probatorio deve disporre la restituzione del bene dissequestrato (Sez. 1, 58050/2017).

È ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottato dal GIP, una volta che sia stata fissata l’udienza preliminare e prima che la stessa sia iniziata (Sez. 1, 7965/2018).

Il mantenimento del sequestro probatorio a fini preventivi non può essere disposto dal giudice ex officio ma necessita della richiesta del PM, espressamente contemplata per l’apposizione del vincolo cautelare dall’art. 321. È ammissibile il sequestro preventivo di cosa già soggetta a sequestro probatorio, purchè sussista un pericolo concreto ed attuale della cessazione del vincolo di indisponibilità impresso dal secondo, che renda reale e non solo presunta la prospettiva della riconduzione del bene nella sfera di chi potrebbe servirsene in contrasto con le esigenze protette dall’art. 321.

In siffatta ipotesi, attese le diverse finalità del sequestro probatorio e del sequestro preventivo (il sequestro probatorio risponde ad esigenze probatorie e può essere eseguito sia dalla PG che dal PM, al fine di assicurare l’acquisizione delle fonti di prova;” quello preventivo è diretto ad impedire l’iter criminoso di un reato o ad impedire nuovi reati o a garantire la confiscabilità di una cosa e realizza una finalità cautelare che può essere perseguita soltanto dal giudice su richiesta del PM), l’emanazione di un sequestro ex art. 321 non priva di autonoma esistenza la misura disposta precedentemente al fine di acquisire e conservare, a disposizione dell’autorità procedente, gli elementi di prova utili alle indagini  (Sez. 3, 5835/2018).

La richiesta di riesame deve sempre essere sorretta da un interesse concreto ed attuale, derivante, per ogni legittimato, dalla menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa, apportata con il vincolo impresso dal sequestro, menomazione che cessa con la restituzione della cosa medesima ai sensi dell’art. 262 (SU, 18253/2008).