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Art. 406 - Proroga del termine

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall’articolo 405. La richiesta contiene l’indicazione della notizia di reato e l’esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.

2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.

2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis, e 612-bis del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.

3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l’avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127.

5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51 comma 3-bis e nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l’ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell’articolo 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.

Rassegna giurisprudenziale

Proroga del termine (art. 406)

L’art. 405 prevede che il PM eserciti l’azione penale entro il termine di mesi sei dal momento in cui la persona, alla quale è attribuito il reato, sia stata iscritta nel registro delle notizie di reato; l’art. 406 prevede altresì che il PM possa richiedere, per giusta causa, la proroga del predetto termine e che tale termine possa essere prorogato dal GIP per un termine non superiore ai sei mesi.

La norma da ultimo richiamata prevede la facoltà del giudice di concedere un termine non superiore ai sei mesi senza alcun vincolo in correlazione al rispetto di un periodo minimo, coincidente con il termine ordinario previsto dalla disciplina codicistica per il completamento delle indagini (Sez. 5, 24500/2017).

L’ordinanza del GIP che decide sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari è inoppugnabile, non essendo esperibile avverso di essa neppure il ricorso per cassazione.

Questa conclusione da un lato non pregiudica il diritto dell’indagato di far valere gli eventuali vizi verificatisi nel procedimento relativo alla proroga, potendo gli stessi essere comunque eccepiti nell’udienza preliminare al fine di far dichiarare l’inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati nel termine prorogato, e, dall’altro, non implica che rimanga senza tutela l’interesse pubblico al promovimento dell’azione penale, potendo tale interesse essere perseguito o a norma dell’art. 409, comma 4, attraverso l’indicazione da parte del GIP investito dalla richiesta di archiviazione, di un termine indispensabile per lo svolgimento di ulteriori indagini, o a norma dell’art. 414, attraverso la riapertura delle indagini (Sez. 2, 14774/2017).

L’omessa notifica all’indagato della richiesta di proroga delle indagini preliminari non è causa di nullità, né determina l’inutilizzabilità degli atti d’indagine compiuti dopo la sua presentazione e, pertanto, sono utilizzabili nel procedimento di riesame gli atti d’indagine assunti dal PM dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, di cui sia stata tempestivamente richiesta la proroga solo successivamente concessa (Sez. 6, 14515/2016).

La richiesta di proroga delle indagini preliminari, che deve essere notificata all’indagato cui è attribuita la “facoltà di presentare memorie” al fine di consentirgli di proporre controdeduzioni, deve contenere, ai sensi dell’art. 406, l’indicazione della notizia di reato  senza che siano necessarie indicazioni temporali e spaziali del fatto né delle norme che si intendono violate in concreto  e l’esposizione dei motivi che giustificano la proroga, i quali costituiscono l’oggetto del contraddittorio.

Ed è proprio il secondo requisito  “l’esposizione dei motivi che giustificano la proroga”  che costituisce oggetto del contraddittorio con la difesa.

Chiarito che il contraddittorio è limitato alle ragioni giustificative della richiesta di proroga, nessun apprezzabile pregiudizio, suscettibile di rilievo ex art. 178 comma 1 lett. c), è ravvisabile, e ciò perché l’indicazione del titolo di reato non vincola le future determinazioni del PM e la cristallizzazione della contestazione avverrà solo al termine con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cui consegue le riconosciute facoltà di esercizio del diritto di difesa.

Ne consegue che il diritto al contraddittorio esercitabile, ex art. 406, riguarda necessariamente non la riconducibilità dei fatti oggetto di indagine all’ipotesi provvisoria di reato, la cui verifica, considerato lo stato del procedimento, sarebbe del tutto improponibile, bensì l’esistenza della notitia criminis, provvisoriamente qualificata, ed i motivi addotti dal PM per giustificare rispetto ad essa la richiesta di proroga del termine de quo.  (Sez. 3, 6732/2018).

Se l’omessa notifica all’indagato della richiesta di proroga delle indagini preliminari non è causa di nullità, né determina l’inutilizzabilità degli atti d’indagine compiuti dopo la sua presentazione, a maggior ragione, nessuna incidenza su detta utilizzabilità ha l’omessa notifica della richiesta di proroga delle indagini difensore di fiducia o a quello di ufficio, eventualmente da nominarsi, essendo richiesta la notifica di detta richiesta al solo indagato (Sez. 6, 26199/2012).

L’avvenuta emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall’art. 415-bis, così come non impedisce l’espletamento di ulteriori indagini entro i termini di durata fissati dalla legge o prorogati dal giudice, non impedisce neppure che possa essere avanzata richiesta di proroga dei termini di durata della custodia cautelare, ai sensi dell’art. 305, comma 2 (Sez. F, 37368/2007).

Nel caso in cui sia stata disposta la proroga delle indagini, il GIP può e deve utilizzare gli elementi acquisiti dopo la scadenza del termine ordinario, e non può essere diversamente, non avendo la proroga alcun’altra funzione se non quella di consentire altre acquisizioni.

Il codice disciplina il regime della proroga del termine, nell’art. 406, come procedimento incidentale che prevede un suo contraddittorio, sicché è del tutto incongruo proporre la questione di illegittimità della proroga delle indagini in diverso procedimento incidentale concernente la libertà dell’indagato per implicare l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti dopo la scadenza del termine ordinario: il giudice del riesame non ha alcuna competenza funzionale al riguardo, potendo solo verificare se vi sia stata la proroga; se intervenisse fuori di questi limiti, il suo provvedimento sarebbe viziato o addirittura abnorme (Sez. 5, 2666/1996).

Sono utilizzabili gli atti d’indagine assunti dal PM dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, di cui sia stata tempestivamente richiesta la proroga solo successivamente concessa; infatti, ai fini della legittimità della proroga del termine per il completamento delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 406, è necessario soltanto che la relativa richiesta, da parte del pubblico ministero, sia anteriore alla scadenza del termine anzidetto, mentre l’ordinanza con la quale la stessa proroga è disposta può essere anche successiva a quella scadenza, avendo essa poi un effetto retroattivo sanante sugli atti d’indagine nel frattempo effettuati (Sez. 5, 22526/2016).

Sono utilizzabili nel procedimento di riesame cautelare gli atti d’indagine assunti dal PM dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, di cui sia stata tempestivamente richiesta la proroga solo successivamente concessa (Sez. 6, 16171/2011).