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Art. 573 - Impugnazione per i soli interessi civili

1. L’impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

2. L’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

Rassegna giurisprudenziale

Impugnazione per i soli interessi civili (art. 573)

Il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile e l'entità del danno risarcibile rappresenta un profilo distinto rispetto ai capi che attengono alla responsabilità penale ed alla pena principale: ne consegue che l'accoglimento del solo motivo di ricorso riferito al sequestro conservativo non determina effetti in punto di prescrizione del reato, ove siano stati dichiarati inammissibili gli altri capi della sentenza, posto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma 2, l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data successiva alla sentenza d'appello (Sez. 5, 18684/2021).

In tema di appello della parte civile, perché sussista la cognizione del giudice penale sulle statuizioni civili, è necessario che sia stata pronunciata una sentenza di condanna penale almeno in primo grado, mentre se è stata pronunziata sentenza di assoluzione e in appello venga accertato l’intervenuto decorso del termine di prescrizione anteriormente alla pronuncia di primo grado, il secondo giudice, che ripete i poteri del primo nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, non può condannare alle restituzioni e al risarcimento del danno, essendo le statuizioni civili escluse dalla cognizione penale fin dal primo grado (Sez. 2, 14955/2020).

Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio (SU, 27620/2016), anche con riferimento all’esame dell’imputato per le dichiarazioni rese da questi in causa propria (Corte EDU, Sez. 3, 14/01/2014, Cipleu c. Romania): fermo restando che, ove anche su esse si sia basata la pronuncia assolutoria, dovendo in tal caso il giudice di appello promuovere un nuovo esame dell’imputato, dal rifiuto di questo di sottoporvisi non potrebbe conseguire, evidentemente, alcuna preclusione all’accoglimento della impugnazione, perché ciò equivarrebbe ad attribuire all’imputato il potere di condizionare potestativamente l’esito del processo (Sez. 6, 24943/2018).

Deve essere esclusa la facoltà per la parte privata (parte offesa o parte civile) di esercitare personalmente il potere d’impugnazione, in ragione sia del chiaro disposto dell’art. 100 (la parte civile sta in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita nelle forme ivi stabilite) sia dell’impossibilità di trasporre la differente regola di cui all’art. 86 Cod. proc. civ. nel processo penale (Sez. 6, 48601/2016).

L’atto contenente impugnazione di provvedimento del magistrato di sorveglianza emesso in accoglimento di domanda compensativa proposta da detenuto ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen., proposto dall’amministrazione penitenziaria, ai sensi del precedente art. 35-bis, comma 4, deve osservare le disposizioni di cui agli artt. 573 e 100 ed è  pertanto, inammissibile, ai sensi del successivo art. 591, comma 1, lett. c), se redatto personalmente da funzionario delegato dall’amministrazione penitenziaria anziché dall’Avvocatura dello Stato come previsto dall’art. 1 del RD 1611/1933 (Sez. 7, 12513/2018).