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Art. 582 - Presentazione dell’impugnazione

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

2. Le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero. In tali casi, l’atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.

Rassegna giurisprudenziale

Presentazione dell’impugnazione (art. 582)

L'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 si configura solamente ove vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto, e non anche quando la sua identità appaia desumibile dal complessivo esame del documento. Conseguentemente essa può essere dichiarata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assuma caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo (Sez. 3, 38437/2021).

La data di presentazione rilevante ai fini della tempestività dell’atto di impugnazione – salvo i casi espressamente previsti ex artt. 582 e 583 – è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo, sicché è a carico dell’impugnante il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività (Sez. 2, 50220/2018).

Il termine “presentazione”, riferito ad un’istanza scritta, deve essere interpretato nel senso di deposito nella cancelleria del giudice che deve decidere poiché il termine non è “neutro” o “polisemico” in quanto richiama la “presenza”, vale a dire la contemporanea presenza di colui che avanza l’istanza e di colui che deve deciderla, come attestato dalle disposizioni del codice di rito che prevedono la “presentazione” di istanze avanzata al di fuori di un’udienza, mediante deposito in cancelleria. Gli artt. 582 e 583 confermano quest’ interpretazione letterale, perché riservano il termine “presentazione” al solo deposito nella cancelleria del giudice indicato.

Il legislatore, poi, ha valutato se e come estendere la possibilità di invio efficace dell’atto al giudice da parte dell’interessato: ampliando, per le impugnazioni, il numero delle cancellerie al quale l’atto deve essere “presentato”, cioè presso le quali deve essere depositato, e permettendo la “presentazione”, cioè il deposito, anche presso gli agenti consolari all’estero (art. 582, comma 2) ovvero, per i detenuti e internati e con riferimento ad ogni impugnazione, dichiarazione e richiesta, permettendo che la “presentazione” avvenga davanti al direttore del carcere (art. 123) (Sez. 2, 37880/2018).

In materia di impugnazioni vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione dell’atto in quanto si tratta di requisiti la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità (Sez. 1, 20779/2018).

A norma dell’art. 582, l’impugnazione va presentata, a pena di inammissibilità, ex art. 591, lett. c), alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o alla cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti si trovano, se diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato. L’art. 582 non prevede invece la possibilità di depositare l’atto d’impugnazione presso la cancelleria del giudice superiore (Sez. 4, 15220/2018).

Per quanto riguarda l’appello della parte pubblica, l’inammissibilità dell’impugnazione per l’inosservanza delle formalità prescritte dall’art. 582 sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell’atto dal soggetto titolare del relativo diritto, e non anche quando l’identità della persona che materialmente la presenta risulti desumibile dal complessivo esame del documento, con la conseguenza che la stessa può essere dichiarata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assume caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell’atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull’operato della persona addetta a riceverlo (Sez. 4, 4936/2018).

È inammissibile l’impugnazione del PM depositata nella segreteria del proprio ufficio e non nella cancelleria del giudice a quo, alla quale sia stata spedita, a termine spirato, a mezzo raccomandata, a nulla rilevando l’anticipazione di quest’ultima mediante telefax, modalità di trasmissione dell’impugnazione non consentita dalla legge (Sez. 3, 30038/2018).

Ai sensi dell’art. 582 l’impugnazione va presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; pertanto non può assumere rilievo il deposito dell’atto di impugnazione presso la segreteria dell’ufficio requirente (Sez. 4, 21030/2018).

Le parti private ed i loro difensori possono presentare, ex art. 582, comma 2, l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo, ma solo se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, 28656/2013).

Il deposito dell’atto di impugnazione a mezzo di soggetto all’uopo incaricato dal soggetto legittimato alla impugnazione è consentito, in via generale, ai sensi dell’art. 582, comma 1, salvo che sia dettata disciplina speciale (Sez. 1, 8679/2018).

Ai fini della tempestività della presentazione dell’impugnazione, non assume rilievo il periodo di tempo che intercorre tra il deposito, ai sensi dell’art. 582, comma 2, dell’atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice del luogo ove si trova l’impugnante ed il suo arrivo presso quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, 54277/2016).

In tema di impugnazione, sono inammissibili i motivi aggiunti al ricorso per cassazione depositati nella cancelleria del giudice “a quo” anziché in quella della Suprema Corte ed ivi pervenuti oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza, in quanto alla specifica disposizione di cui all’art. 585, comma 4 non si può derogare con applicazione analogica delle modalità di presentazione ex art. 582 o di spedizione ex art. 583, comma1 (Sez. 2, 1381/2015).

Il rinvio che in tema di presentazione della richiesta di riesame l’art. 309, comma 4, fa alle forme dell’art. 582 comprende anche il comma 2 del medesimo, secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria della pretura in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all’estero.

Una volta avvenuta la presentazione della richiesta o dell’appello in tali ultimi uffici nel termine di dieci giorni di cui al comma 3 dell’art. 309, è del tutto irrilevante, al fine della tempestività, che l’atto raggiunga o meno entro lo stesso termine la cancelleria del tribunale indicato nel comma 7 dello stesso art. 309 (SU, 11/1991).

In tema di riesame delle misure cautelari reali, deve essere valorizzato il rinvio contenuto nell’art. 324 comma 2 alle forme previste dall’art. 582 comma 2, ai sensi del quale le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, con l’ulteriore corollario che è tempestivo il deposito dell’impugnazione nel termine di dieci giorni, se entro tale termine la richiesta sia depositata presso uno degli uffici indicati dalla norma generale di cui all’art. 582 (SU, 47374/2017, richiamata da Sez. 2, 50957/2017).

Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’art. 175, comma 2-bis, il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla sua data di spedizione. La richiesta di restituzione nel termine ha infatti natura strumentale rispetto alla successiva impugnazione e ne costituisce pre-condizione, sicché ad essa si applica la disciplina di cui agli artt. 582 e 583 (SU, 42043/2017).

L’opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e, pertanto, per la sua presentazione sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583, tra cui la presentazione per mezzo di incaricato e, quindi, anche per il tramite del servizio postale; in tal caso, il referente temporale per valutarne la tempestività è dato dalla data di invio e non da quella di ricezione dell’atto (Sez. 3, 37157/2017).

L’incidente di esecuzione non ha natura di impugnazione poiché non devolve la cognizione della res iudicanda ad un giudice di grado superiore per conseguire la riforma o l’annullamento del provvedimento che abbia già espresso determinazioni sfavorevoli al proponente; pertanto, non sono riferibili all’atto con cui si propone l’incidente di esecuzione i criteri di proposizione delle impugnazioni e, ai fini della determinazione della competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, secondo quanto stabilito dall’art. 665, deve tenersi conto del momento in cui l’atto perviene, mediante deposito o ricezione del plico inoltrato tramite il servizio postale, nella cancelleria del giudice, mentre non può prendersi in considerazione il deposito nella segreteria della procura della Repubblica che sta seguendo l’esecuzione, valendo tale adempimento soltanto quale sollecitazione ad esprimere il parere della parte pubblica sull’istanza stessa (SU, 3026/2002, Sez. 1, 39321/2017).

Il rimedio della rescissione del giudicato, previsto dall’art. 625-ter, ha natura di mezzo di impugnazione straordinaria ed implica che la richiesta, con allegazione dei documenti a sostegno, sia depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione. Deve ritenersi applicabile l’art. 582 che fa riferimento come luogo di presentazione alla «cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato», da intendere in questo caso come cancelleria del giudice la cui sentenza è stata posta in esecuzione (SU, 36848/2014).

La richiesta ex art. 629-bis è ammissibile solo ove essa sia presentata personalmente dall’interessato, ovvero dal difensore munito di procura speciale, non essendo consentite modalità alternative di proposizione dell’istanza, quale quella dell’invio attraverso il servizio postale (Sez. 2, 37880/2018).

Tassative sono le modalità di proposizione delle impugnazioni, tra le quali rientra anche il reclamo al tribunale di sorveglianza avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza, quali la presentazione personale o a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 582, comma 1 (o anche per le parti private e i difensori nei diversi luoghi di cui all’art. 582, comma 2), ovvero, ai sensi dell’art. 583, comma 1, la spedizione con telegramma o a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell’art. 582, comma 1. Tra di esse non è contemplata la trasmissione dell’impugnazione a mezzo PEC (Sez. 1, 41537/2018).

Il reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza in tema di liberazione anticipata, in quanto mezzo di impugnazione, è soggetto alle regole generali che disciplinano tale materia e dunque anche alle disposizioni sulle modalità di presentazione dettate dall’art. 582 che, al comma 2, consente al difensore di depositare l’atto presso la cancelleria del tribunale ove lo stesso si trova (Sez. 1, 23371/2015).