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Art. 583 - Spedizione dell’atto di impugnazione

1. Le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell’articolo 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l’atto di impugnazione e appone su quest’ultimo l’indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.

2. L’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

Rassegna giurisprudenziale

Spedizione dell’atto di impugnazione (art. 583)

Secondo quanto dispone l’art. 583, comma 2, l’impugnazione inoltrata a mezzo posta «si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata». In linea con tale previsione testuale, costante risulta essere l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, se l’atto è presentato a mezzo del servizio postale, ai fini della verifica della tempestività della impugnazione, deve aversi riguardo alla data di spedizione della raccomandata; e ciò anche nel caso di atti di impugnazione spediti con raccomandata fornita dai servizi di recapito privato regolarmente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico (Sez. 6, 33487/2018).

È ammissibile la presentazione di un atto di impugnazione a mezzo di raccomandata spedita tramite servizio di recapito privato, non rientrando tale servizio tra quelli riservati in via esclusiva a Poste Italiane dalla norma dell'art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261. Ed infatti la spedizione di cui all'art. 583 è atto concettualmente diverso da quello della notificazione a mezzo posta di atti giudiziari, risolvendosi, appunto, in una spedizione sia pure a mezzo posta volta a far pervenire non ad una controparte, bensì all'ufficio giudiziario - nella specie il giudice a quo - l'atto di gravame (Sez. 4, 16809/2022).

È ammissibile la presentazione di un atto di impugnazione a mezzo di raccomandata spedita tramite servizio di recapito privato regolarmente autorizzato, non rientrando tale servizio tra quelli riservati in via esclusiva a Poste Italiane dalla norma dell’art. 4 del D.Lgs. 261/1999 (Sez. 3, 2886/2014).

L’effetto anticipatorio di cui all’art. 583, comma 2, secondo il quale “l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata”, può legittimamente prodursi per gli atti di impugnazione spediti con raccomandata fornita dai servizi di recapito privato regolarmente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore dell’art. 4 del D.Lgs. 261/1999, posto che solo sulla base di questa disposizione è stata sottratta al gestore del servizio universale, identificato in Poste Italiane, la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate “attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (Sez. 3, 38206/2017).

Allorché il servizio di recapito privato di posta non spedisca a propria cura l’impugnazione ricevuta ma la affidi a un ufficio postale per il successivo inoltro, la data cui fare riferimento ai fini della tempestività dell’impugnazione è quella della spedizione fatta da quest’ultimo ufficio postale (Sez. 4, 38221/2018).

Nel caso di impugnazione a mezzo del servizio postale, deve trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 583 comma 3, secondo cui l’atto di impugnazione, inviato per raccomandata, deve contenere la sottoscrizione autentica da parte del difensore, notaio o altre persone a ciò deputateCiò in quanto la dichiarazione di impugnazione è un atto a forma vincolata, con la conseguenza che le relative modalità di presentazione e di ricezione costituiscono requisiti di forma che non ammettono equipollenti, dovendo assicurarsi la certezza della sottoscrizione, che può provenire esclusivamente dall’attestazione dei soggetti a tal fine espressamente designati dalla legge (Sez. 5, 11116/2015).

Diversamente dall’atto di impugnazione sottoscritto personalmente dalla parte e direttamente presentato alla competente cancelleria che non necessita, per la sua ammissibilità, dell’autenticazione della relativa sottoscrizione, l’ipotesi di spedizione dell’atto per posta ovvero per telegramma, richiede, ai sensi dell’art. 583, comma 3, l’autenticazione della sottoscrizione da parte del notaio, di altra persona autorizzata o del difensore. (Sez. 3, 30403/2016).

È inammissibile l’atto di impugnazione proposto dal PM a mezzo fax, in quanto tale modalità di trasmissione non è prevista dalla legge, la quale stabilisce soltanto la possibilità di spedizione dell’atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l’autenticità della provenienza e la ricezione dell’atto (Sez. 1, 16776/2006).

È inammissibile l’impugnazione cautelare proposta dal PM mediante l’uso della posta elettronica certificata (PEC), in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’art. 583, applicabili anche al PM, sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell’atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l’autenticità della provenienza e la ricezione dell’atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l’uso della PEC (Sez. 5, 24332/2015).

La norma dell’art. 583, comma 2, non si applica nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta con la spedizione dell’atto attraverso la posta ordinaria e non con raccomandata, in quanto solo quest’ultima offre la garanzia di accertamento in ordine alla data di spedizione qualora non pervenga a destinazione (Sez. 2, 26850/2013).

Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’art. 175, comma 2-bis, il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla sua data di spedizione. La richiesta di restituzione nel termine ha infatti natura strumentale rispetto alla successiva impugnazione e ne costituisce pre-condizione, sicché ad essa si applica la disciplina di cui agli artt. 582 e 583 (SU, 42043/2017).

L’opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e, pertanto, per la sua presentazione sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583, tra cui la presentazione per mezzo di incaricato e, quindi, anche per il tramite del servizio postale; in tal caso, il referente temporale per valutarne la tempestività è dato dalla data di invio e non da quella di ricezione dell’atto (Sez. 3, 37157/2017).

La richiesta ex art. 629-bis è ammissibile solo ove essa sia presentata personalmente dall’interessato, ovvero dal difensore munito di procura speciale, non essendo consentite modalità alternative di proposizione dell’istanza, quale quella dell’invio attraverso il servizio postale (Sez. 2, 37880/2018).