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Art. 584 - Notificazione della impugnazione

1.A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.

Rassegna giurisprudenziale

Notificazione della impugnazione (art. 584)

L’art. 584, che prevede la notifica dell’avvenuta impugnazione alle altre parti, senza peraltro comminare una sanzione in caso di violazione dell’obbligo, e quindi comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell’eventuale appello incidentale (art. 595, comma 1), è esclusivamente funzionale ad assicurare l’esercizio della facoltà di proposizione di quest’ultimo (Sez. 1, 36985/2018).

L’appello incidentale svolge l’esclusiva funzione di contrastare la pretesa principale avanzata nei confronti del destinatario della relativa facoltà. In conseguenza, non esiste alcun obbligo di notificare l’appello principale proposto da uno dei coimputati ad altro imputato, che non si sia avvalso autonomamente del suo potere di impugnazione. Invero, in capo a quest’ultimo, non sussiste interesse alla proposizione del gravame incidentale, il quale è previsto come impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa (Sez. 5, 51100/2017).

L’omessa notifica dell’atto di appello della pubblica accusa alla parte privata o viceversa non è causa di nullità di ordine generale né dà luogo all’inammissibilità del gravame, comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell’eventuale appello incidentale, se consentito, e, quindi, l’obbligo della cancelleria di provvedere alla notifica non eseguita, salvo che risulti altrimenti, in capo al destinatario della notificazione, la conoscenza dell’atto di impugnazione.

Riferito alla mancata notificazione dell’appello incidentale, il principio di diritto richiamato comporta la conseguenza della mancata decorrenza del termine per la presentazione, da parte del soggetto interessato, di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, salvo che risulti altrimenti la conoscenza dell’atto di impugnazione (Sez. 5, 38735/2017).

L’inosservanza dell’obbligo di notificare alle parti private l’impugnazione del PM, prescritto dall’art. 584, non produce né l’inammissibilità dell’impugnazione, non essendo prevista tra i casi di cui all’art. 591, né la nullità del processo del grado successivo, non rientrando tra le nullità di cui all’art. 178; l’unico effetto dell’omissione è quello di non fare decorrere il termine per l’impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez. 2, 23404/2017).

In tema di impugnazioni, la notifica del relativo atto alla parte privata non impugnante a cura della cancelleria, prevista dall’art. 584, va eseguita solo nei confronti della parte medesima e non del difensore (SU, 12878/2003 e, più di recente, Sez. 5, 39760/2017).

L’omessa notificazione alle parti private del ricorso in cassazione non produce alcun effetto processualmente rilevante e nemmeno alcuna lesione dei diritti di difesa, atteso che in sede di legittimità non è consentita alcuna impugnazione incidentale, e il diritto alla piena conoscenza degli atti processuali è comunque assicurato dalla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, nella specie ritualmente eseguita (Sez. 3, 15752/2016 e, limitatamente ai ricorsi in materia di libertà, SU, 1235/2011).

Siccome nei confronti della sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell’art. 425 non è consentito né l’appello in via principale (potendo essere proposto il solo ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 428) né alcuna impugnazione incidentale, l’omessa comunicazione o l’omessa notifica della proposizione dell’atto di gravame alle altre parti non produce alcun effetto processualmente rilevante, né alcuna lesione dei diritti della difesa, in considerazione dello scopo per il quale gli incombenti richiesti dall’art. 584 sono previsti (Sez. 3, 5688/2014).

In tema di misure cautelari reali, l’omessa notificazione alle parti private del ricorso in cassazione non determina né l’inammissibilità dell’impugnazione né la nullità del successivo grado di giudizio, potendo da detta omissione in astratto derivare soltanto la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione incidentale della parte privata, che risulta non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, 44960/2014).