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Art. 591 - Inammissibilità dell’impugnazione

1. L’impugnazione è inammissibile:

a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;

b) quando il provvedimento non è impugnabile;

c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586;

d) quando vi è rinuncia all’impugnazione.

2. Il giudice dell’impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l’inammissibilità e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato.

3. L’ordinanza è notificata a chi ha proposto l’impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l’impugnazione è stata proposta personalmente dall’imputato, l’ordinanza è notificata anche al difensore.

4. L’inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.

Rassegna giurisprudenziale

Inammissibilità dell’impugnazione (art. 591)

Si consulti anche la giurisprudenza citata per tutti gli articoli di questo Titolo.

In generale

Il metro per valutare l'ammissibilità dell'appello, il cui vaglio si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto accade per il ricorso per Cassazione, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, atto a provocare un nuovo esame del merito, a confronto del carattere di impugnazione a critica vincolata proprio del secondo, è costituito dall'indicazione quantomeno nelle linee essenziali delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni della sentenza impugnata. Occorre, in altri termini, affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito. Ciò non implica tuttavia che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocata riforma, non potendo l'essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice (Sez. 3, 7891/2022).

L’inammissibilità dell'impugnazione, pur non rilevata dal giudice di appello, deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale. Invero, le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e, per tale ragione, devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, 20192/2021).

Il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591, non può ricomprendere – a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3) o per l’appello civile – la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non essendo la manifesta infondatezza espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa inammissibilità dell’impugnazione. Il giudice d’appello non potrà, pertanto, fare ricorso alla speciale procedura prevista dall’art. 591, comma 2, in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca (Sez. 5, 45871/2018).

L’inammissibilità dell’impugnazione riguarda il principio dispositivo delle parti, nel senso che è nella facoltà delle parti dare ingresso, attraverso un atto conforme ai requisiti di legge richiesti, al procedimento di impugnazione e delimitare i punti del provvedimento da sottoporre al controllo dell’organo giurisdizionale del grado successivo. Ne consegue che il momento di operatività dell’effetto devolutivo ope legis non può che coincidere con la proposizione di una valida impugnazione, che investa l’organo giudicante della cognizione della res iudicanda, con riferimento sia ai motivi di doglianza articolati dalle parti sia a quelli che, inerendo a questioni rilevabili d’ufficio, si affiancano per legge ai primi. Esistono all’interno dell’ordinamento fondamentali esigenze di funzionalità e di efficienza del processo, che devono garantire – nel rispetto delle regole normativamente previste e in tempi ragionevoli – l’effettivo esercizio della giurisdizione e che non possono soccombere di fronte ad un uso non corretto, spesso strumentale e pretestuoso, dell’impugnazione (SU, 12602/2016).

L’ appello costituisce un’impugnazione “a critica libera”, non essendo tipizzate dal legislatore le categorie dei motivi di censura che possono essere formulati, ed «attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti» (art. 597, comma 1). Invece, il ricorso per cassazione costituisce un mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell’art. 606, commi 1 e 3), che, di regola, “attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti” (art 609, comma 1). Dagli artt. 581, comma 1, lettera c), 591, comma 1, lettera c), e 597, comma 1, emerge che non può essere ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, che i motivi si riferiscano semplicemente a “punti della decisione”. Infatti l’espressione “si riferiscono”, contenuta nella disposizione, deve essere riempita di contenuto proprio sulla base dell’art. 581, comma 1, lettera c); con la conseguenza che essa non può che significare “indicano specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. In altri termini, le due norme richiamate delineano: una prima fase, necessaria, di delibazione dell’ammissibilità, che ha per oggetto tutte le verifiche richieste dal comma 1 dell’art. 591, compresa quella sulla specificità estrinseca dei motivi; una seconda fase, successiva ed eventuale, di valutazione del merito. Dunque, alla circostanza che la valutazione del merito nel giudizio di appello sia riferita ai “punti” e non ai “motivi” e che all’esito di tale valutazione il giudice di appello possa giungere anche a ricostruzioni di fatto o di diritto diverse da quelle prospettate dall’appellante non consegue che il giudice d’appello possa accedere alla valutazione del merito a fronte di motivi che non rispettino il requisito della specificità. In altri termini, la piena cognitio che caratterizza i poteri del giudice d’appello - privo di vincoli rispetto sia al contenuto dei motivi di ricorso, sia alle argomentazioni svolte dal primo giudice - viene in rilievo solo se e nei limiti in cui questo sia stato legittimamente investito di quei poteri: ciò che può avvenire solo a seguito di un’impugnazione che risulti rispettosa anche delle previsioni di cui all’art. 581, funzionali alla tutela di esigenze sistematiche che assumono rilievo costituzionale. A tale conclusione non si può opporre il principio del favor impugnationis perché tale principio non può che operare nell’ambito dei rigorosi limiti rappresentati dalla natura intrinseca del mezzo di impugnazione, che è delineata non solo dall’art. 597, comma 1, ma anche dall’art. 581, comma 1, lettera c). In altri termini, la necessità di valutare con minore rigore la specificità dei motivi di appello, rispetto a quelli di ricorso per cassazione, non può comportare la sostanziale elisione di tale requisito, con la sua riduzione alla sola specificità intrinseca. E non si tratta, come pure affermato in giurisprudenza, di una indebita utilizzazione della lettera c) del comma 1 dell’art. 581, quale strumento di fatto per una generalizzata “deflazione dei carichi di lavoro”, perché la valorizzazione del requisito della specificità estrinseca dei motivi di appello consente, invece, una selezione razionale delle impugnazioni, escludendo la trattazione nel merito per quelle che non contengono sufficienti riferimenti “ai punti della decisione”, che delimitano la cognizione del giudice d’appello. Sul piano sistematico, la necessità della specificità estrinseca dei motivi di appello trova fondamento nella considerazione che essi non sono diretti all’introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, diretti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata. E in un processo accusatorio, basato sulla centralità del dibattimento di primo grado e sull’esigenza di un diretto apprezzamento della prova da parte del giudice nel momento della sua formazione, il giudizio di appello non può e non deve essere inteso come un giudizio a tutto campo; con la conseguenza che le proposizioni argomentative sottoposte a censura devono essere, in relazione al punto richiesto, enucleate dalla decisione impugnata. L’impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l’oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fattoPoiché l’appello è un’impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d’appello con i motivi d’impugnazione, che servono sia a circoscrivere l’ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, e la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111, comma 2, Cost. Né può essere invocata la necessità di presidiare il “diritto di difesa” in considerazione del fatto che il giudizio d’appello configurerebbe l’ultima possibilità di rivalutazione del merito della vicenda processuale, poiché il giudizio di appello non è configurato come pura e semplice revisio prioris instantiae; mentre, nel sistema delineato dagli artt. 581, 591, 597, comma 1, si ravvisa l’esigenza di delimitare e circoscrivere i poteri del giudice di appello, in modo da rendere effettivo il diritto di difesa nel processo, inteso come sequenza logico-cronologica coordinata di atti, rispondente al valore costituzionale della ragionevole durata (SU, 5307/2008). Ed è per questo che i motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. Solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello, in definitiva, il giudice dell’impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all’art. 597, comma 2, lettera b), nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello (SU, 8825/2017) (ricostruzione sistematica dovuta a Sez. 3, 26227/2018).

L’atto di appello è inammissibile quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla precisione e puntualità con le quali le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Alla stregua di tale impostazione assume corretto significato anche l’art. 597 co. 1 c.p.p. per cui la piena cognitio che caratterizza i poteri del giudice di appello viene in rilievo solo se, e nei limiti in cui, questo sia stato legittimamente investito di quei poteri, ossia solo se il suo intervento sia sollecitato da impugnazione rispettosa delle previsioni di cui all’art. 581 (Sez. 1, 32141/2020).

Legittimazione

L’atto di ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi, in base all’art. 613 comma 1, come modificato dalla L. 103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017, devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo. È dunque inammissibile il ricorso proposto personalmente dall’imputato (Sez. 6, 45039/2018).

L’art. 1, comma 54, della L. 103/2017, nel corpo dell’art. 571, comma 1, che disciplina la impugnazione dell’imputato, ha, infatti, anteposto alla previsione secondo la quale “l’imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale” la clausola di esclusione “salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall’articolo 613, comma 1”. Il comma 55 del medesimo articolo ha, inoltre, soppresso nell’incipit dell’art. 613, comma 1, che preclude la sottoscrizione del ricorso ai difensori non iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, le parole: “Salvo che la parte non vi provveda personalmente”.

Attraverso tale duplice incisione del dato normativo previgente, il legislatore della riforma ha, pertanto, inteso inequivocabilmente escludere la legittimazione dell’imputato a presentare personalmente ricorso per cassazione, attribuendo il monopolio della redazione dell’atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi ai difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.

Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione, la legittimazione personale dell’imputato alla presentazione delle stesse, contemplata dal testo, immutato sul punto, dell’art. 571. Al fine di definire l’ambito della preclusione, le Sezioni unite (SU, 8914/2018) hanno chiarito come il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non possa essere proposto dalla parte personalmente, distinguendo la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale è richiesta la necessaria rappresentanza tecnica del difensore. Nella delineata prospettiva, l’opzione legislativa è stata ritenuta conforme ai principi declinati dagli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU in quanto l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. 5, 45370/2018).

Al difensore nominato ex art. 97, comma 4, per la ipotesi di assenza di quello di fiducia o di quello designato d’ufficio va riconosciuta la qualifica di “sostituto”, al quale si applicano le disposizioni dell’art. 102, per cui lo stesso esercita i diritti e assume i doveri del difensore di fiducia o di quello di ufficio precedentemente designato fino al momento in cui questo, che pure conserva la sua qualifica, non vi provveda personalmente.

Ne consegue che anche alle eventuali impugnazioni è legittimato il “difensore sostituto”, pur conservando tale possibilità quello precedentemente nominato o designato, al quale peraltro non è necessario che sia effettuata notificazione dell’avvenuto deposito degli atti, atteso che il primo si sostituisce al secondo “per tutta la durata dell’impedimento” di questo (Sez. 3, 19985/2017).

Interesse

Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse, che deve essere concreto – e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato – e persistere sino al momento della decisione (Sez. 6, 45515/2018).

L’interesse all’impugnazione deve formare oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato (SU, 7931/2011).

L’interesse dell’indagato ad ottenere una pronuncia in sede di impugnazione dell’ordinanza che impone la custodia cautelare permane anche nel caso in cui essa sia stata revocata nelle more del procedimento incidentale de libertate soltanto qualora la decisione di annullamento della misura possa costituire per l’interessato, ai sensi dell’art. 314, comma 2, presupposto del diritto ad un’equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, essendo stato il provvedimento coercitivo emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 (SU, 21/1999).

L’imputato condannato a pena pecuniaria, che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, ha interesse ad impugnare tale statuizione per ottenere la revoca del beneficio da cui deriva la lesione di un interesse giuridico qualificato, perché dalla condanna consegue l’iscrizione nel casellario giudiziale, che permane finché non siano trascorsi dieci anni dall’esecuzione o dall’estinzione della pena (Sez. 5, 40993/2021).

L’interesse all’impugnazione di una misura cautelare personale dopo la sua cessazione è ravvisabile ai fini dell’equa riparazione per l’ingiusta detenzione, esclusivamente in relazione all’accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280, e non anche di quelle riferite alle esigenze cautelari previste dall’art. 274 o relative alla scelta tra le diverse misure possibili ai sensi dell’art. 275, in quanto tali ultime ipotesi non rientrano tra le ragioni idonee a fondare il diritto di cui all’art. 314 (Sez. 5, 19334/2013).

L’inammissibilità originaria della doglianza, così come dedotta con l’atto di appello, rende del tutto irrilevante il fatto che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione il relativo motivo, in quanto l’originaria inammissibilità della censura formulata con l’atto di appello (non esaminata in sede di gravame) non cagiona alcun pregiudizio concreto e renderebbe del tutto superfluo l’accoglimento della censura dedotta nella presente sede, sotto il profilo della carenza di motivazione; infatti l’eventuale accoglimento della doglianza non avrebbe alcun esito favorevole della valutazione del motivo di impugnazione in sede di giudizio di rinvio, sicché in concreto si deve registrare una sostanziale carenza di interesse da parte del ricorrente (Sez. 2, 10173/2014).

La nozione di interesse a impugnare deve individuarsi in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell’obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un’utilità, vale a dire di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell’impugnazione, a condizione che la stessa sia logicamente coerente con il sistema processuale (SU, 6624/2012).

L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (SU, 42/2006 e, più di recente, SU 6624/2012).

Il procuratore della Repubblica può sempre proporre impugnazione, indipendentemente dal tenore delle conclusioni formulate nel procedimento dal rappresentante del PM e anche avverso la decisione che le abbia eventualmente accolte; ciò in quanto l’interesse della parte pubblica, ex art. 568, comma 4, attiene alla scelta da compiere dopo avere avuto piena conoscenza del provvedimento e in base a una valutazione complessiva, in vista del soddisfacimento di generali esigenze di giustizia (Sez. 1, 37364/2018).

Non sussiste interesse del PM ad impugnare la pronuncia di prescrizione di un reato abolito, emessa prima dell’abolizione, perché giuridicamente corretta e perché nessun pregiudizio la stessa è idonea ad arrecare all’imputato, trattandosi di pronuncia che non compare sul certificato penale e che non è destinata a fare stato nei giudizi civili e amministrativi (Sez. 4, 42579/2018).

Il PM senz’altro può ricorre per cassazione per violazione di legge, ma alla base della richiesta di annullamento dell’atto impugnato vi deve essere pur sempre un interesse che legittimi l’esercizio del diritto di impugnazione, così come richiede l’art. 568 comma 4.

Questo in quanto la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e l’eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso.

Ne consegue che la legge processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione soggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto.

Pertanto, qualora il PM denunci, al fine di ottenere l’esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. 7, 42813/2018).

L’interesse del PM all’impugnazione di un’ordinanza del TDR che ha annullato un provvedimento cautelare non può dirsi venuto meno a seguito del consenso prestato all’applicazione di pena ex art. 444, subordinata alla concessione della sospensione condizionale.

La verifica dell’attualità e della concretezza dell’interesse è necessaria anche in relazione alla sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, richiedendo l’art. 568, comma 4, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza (e la persistenza al momento della decisione) di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato.

La regola contenuta nel citato art. 568 è, infatti, applicabile anche al regime delle impugnazioni contro i provvedimenti de libertate, in forza del suo carattere generale, implicando che solo un interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante sia idoneo a legittimare la richiesta di riesame; né un tale interesse può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull’economia del procedimento (SU, 7931/2011).

Nella specie, risultano integrate le condizioni richieste dalle Sezioni Unite ai fini della configurabilità, in capo al PM ricorrente, di un interesse concreto ed attuale, ad ottenere la decisione della Corte di cassazione, tenuto conto che l’effetto pratico avuto di mira  consistente annullamento dell’ordinanza di annullamento della misura cautelare al fine di ottenere il ripristino della misura stessa  in questo momento è idoneo a prodursi poiché l’accordo ex art. 444 non è ancora stato recepito dal GIP (Sez. 5, 42620/2018).

L’interesse all’impugnazione proposta ex art. 310, quando essa abbia ad oggetto la custodia in carcere e contesti i gravi indizi di colpevolezza, come verificatosi nella specie, non viene meno per l’intervento nel frattempo della sostituzione dell’originaria misura, asseverando tale sostituzione la permanenza dei gravi indizi di colpevolezza che l’impugnazione aveva inteso contestare al fine di ottenere la completa liberazione da restrizioni coercitive e potendo, comunque, l’esclusione di tali indizi giovare in seguito all’indagato ai fini del procedimento di riparazione ex art. 314 (Sez. 1, 32326/2018).

È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso del PM avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione con la quale, in accoglimento della richiesta introduttiva formulata dallo stesso impugnante, sia stata revocata la sentenza di condanna per abolizione del reato (Sez. 3, 33401/2018).

È possibile sottoporre a sequestro non solo un intero sistema informatico o un “contenitore” (personal computer, pen drive, ecc.), ma anche un singolo dato informatico che sia in essi contenuto (SU, 31022/2015). Le Sezioni unite hanno quindi preso in specifica considerazione l’ipotesi in cui l’estrazione di copia del dato informatico avvenga appunto con modalità tali da assicurarne la conformità all’originale e la sua immodificabilità, allo scopo di preservare il dato acquisito isolandolo dal sistema che lo contiene, e quindi impedendone la successiva manipolazione o eliminazione: si ha quindi l’acquisizione della c.d. “copia immagine”, che consente l’estrazione di altre copie manipolabili senza alcun rischio di trasformazione o modifica dell’originale. In tal caso, è il dato individuato attraverso la perquisizione e riversato nella “copia immagine” ad essere sottoposto a sequestro probatorio: pertanto, l’interesse alla restituzione «riguarda, appunto, il dato in sé e non anche il supporto che originariamente lo conteneva o quello sul quale è trasferito il ‘clone’, sicché la mera restituzione del supporto non può considerarsi come esaustiva restituzione delle cose in sequestro. Le Sezioni unite hanno preso in considerazione anche la diversa ipotesi in cui l’autorità inquirente non ritenga necessario acquisire il dato informatico con le cautele previste per la “copia-immagine”, e si limiti quindi alla estrazione – prima di restituire il computer o la pen drive all’avente diritto – di una semplice copia ad es. di un file, che assume rilevanza non in sé, ma «quale mero recipiente di informazioni», con conseguente piena possibilità di distinguere tra originale e copia, non diversamente da quel che avviene per i documenti cartacei. Secondo il Supremo consesso, possono in questo caso applicarsi le richiamate disposizioni di cui all’art. 258. Tuttavia, anche in tale diversa ipotesi, la restituzione del supporto contenente il dato non può ritenersi risolutiva, nel senso che l’interesse ad impugnare il sequestro permane anche dopo la restituzione del supporto qualora il soggetto colpito dalla misura ablativa risulti essere titolare di un interesse alla «disponibilità esclusiva del patrimonio informativo racchiuso nel documento di cui sia stata estratta copia», «sia esso informatico o di altro tipo». A tale specifico riguardo  e con espresso richiamo delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte EDU in ordine alla necessità di adeguata tutela del diritto alla libertà di espressione ex art. 10 CEDU (con riferimento alla segretezza delle fonti giornalistiche) e del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8)  le Sezioni unite hanno affermato che «la mera reintegrazione nella disponibilità della cosa non elimina il pregiudizio, conseguente al mantenimento del vincolo sugli specifici contenuti rispetto al contenitore, incidente su diritti certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza o al segreto». In conclusione, qualora venga dedotto un interesse concreto e attuale alla esclusiva disponibilità dei dati, il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile anche quando risulti che il computer o il supporto informatico siano già stati restituiti all’avente diritto, previa estrazione dei dati in esso contenutiRisulta agevole a questo punto individuare nell’attività acquisitiva espletata nello studio ricorrente gli estremi di un sequestro probatorio impugnabile con richiesta di riesame, essendo pacifico che si è proceduto all’apprensione dei dati informatici in sé considerati, attraverso la realizzazione di “file di immagine” mediante sistemi idonei ad evitare l’alterazione dei dischi sorgente (cfr. pag. 4-5 del verbale in atti, al quale si rimanda per le ulteriori indicazioni di ordine tecnico relativa alla funzione crittografica di “hash”, con la quale viene appunto assicurata l’integrità e l’identità all’originale della copia acquisita) (Sez. 2, 53810/2017).

In presenza di una misura di sicurezza ordinata dal giudice della cognizione, il magistrato di sorveglianza è chiamato ad effettuare la valutazione di attuale pericolosità del soggetto in vista della concreta esecuzione della misura di sicurezza, che interviene dopo che la pena detentiva è stata scontata o è altrimenti estinta (art. 211 Cod. pen.). La richiesta di revoca anticipata di una misura di sicurezza anche in epoca molto anticipata alla scadenza della pena pone il problema di un’attività giurisdizionale inutile: in effetti, la verifica della attuale pericolosità del soggetto dovrebbe essere nuovamente effettuata nell’imminenza della scadenza della pena detentiva. Di fronte a questa prospettazione, che ha portato il magistrato di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza a ritenere l’istanza inammissibile, il ricorrente elude la questione, limitandosi ad affrontare il merito della domanda, sostenendo di non essere più pericoloso; ma senza evidenziare in alcun modo l’esistenza di un suo interesse concreto ed attuale alla revoca della misura di sicurezza, attualmente non eseguibile, risultando, così, il suo ricorso privo di concreto interesse (Sez. 1, 34926/2018).

 

Impugnabilità dei provvedimenti

Il ricorso per cassazione avverso il rigetto di una richiesta di decreto penale di condanna è ammissibile solo in caso di abnormità dell’atto, configurabile allorché la decisione si fondi non su profili di legittimità del rito o di idoneità ed adeguatezza della pena, con riferimento al caso concreto, ma su generiche ragioni di opportunità, concernenti la natura dell’istituto e la sua efficaci (Sez. 4, 38012/2018).

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, che non accolga la richiesta di archiviazione, disponga la formulazione dell’imputazione ovvero nuove indagini, nell’ipotesi di omessa notifica all’indagato dell’avviso dell’udienza camerale fissata ex art. 409, essendo l’impugnazione prevista solo nei confronti dell’ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall’art. 409, comma 6 (Sez. 5, 32427/2018).

È inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del GIP con il quale sono state disposte ulteriori indagini (Sez. 7, 19719/2016).

Allorché la parte civile impugni una sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, chiedendo la riforma di tale pronunzia, l’atto di impugnazione, ricorrendo le altre condizioni, è ammissibile anche quando non contenga l’indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti civili, discendendo tale effetto direttamente dall’art. 576 (SU, 6509/2013).

L’ordinanza che provvede sulla richiesta di giudizio abbreviato ex art. 458 (sia nel caso di diniego che di concessione o ancora di revoca) non è impugnabile, nemmeno sotto il profilo dell’abnormità, atteso il principio di tassatività dei mezzi d’ impugnazione previsto dall’ art. 568. L’illegittimo diniego del giudizio abbreviato trova infatti un suo rimedio specifico all’interno dell’ordinamento attraverso il recupero della diminuzione di un terzo della pena all’esito del dibattimento qualora, appunto, il giudice accerti l’irritualità del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato (Sez. 5, 40111/2018).

L’art. 568, comma 2 dispone che sono sempre soggette a ricorso per cassazione le sentenze salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’art. 28. Ne consegue che avverso la sentenza con la quale, ai sensi dell’art. 24, comma 1, il giudice di appello, riconosciuta l’incompetenza del primo giudice per qualsiasi causa annulla la sentenza di primo grado ed ordina la trasmissione degli atti al PM, è inammissibile il ricorso per cassazione (Sez. 2, 41470/2018).

A norma dell’art. 568 comma 2, “sono sempre soggetti a ricorso per cassazione quando non sono altrimenti impugnabili i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’art. 28”. La disposizione esprime una netta opzione regolatrice e dimostra che il sistema processuale non consente, per il principio di tassatività dei mezzi di gravame, l’immediata ricorribilità alla Corte di cassazione delle pronunce che decidono sulla competenza del giudice adito e dispongono la trasmissione degli atti a quello reputato competente: non essendo previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante un intervento immediato della Suprema Corte, questa potrà essere chiamata a pronunciarsi sulla questione soltanto se investitane mediante proposizione di conflitto quando sia emerso un effettivo contrasto di determinazioni assunte da due o più autorità giudiziarie che intendano prendere o rifiutare di prendere cognizione dello stesso fatto di reato ascritto al medesimo imputato (Sez. 1, 7246/2018).

Se in seguito a una nuova contestazione, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al PMDunque correttamente opera in questo senso la Corte d’appello, la quale, per consentire al PM di adottare le determinazioni di competenza in ordine al delitto di omicidio colposo senza alcuna preclusione, annulla la sentenza di primo grado, relativa al reato di lesioni colpose. Quest’ultimo, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è da ritenersi assorbito dal reato di omicidio colposo, trattandosi di progressione criminosa. Ne deriva che il provvedimento, non essendo abnorme, è inoppugnabile, in omaggio al principio di tassatività delle impugnazioni di cui all’art. 568, comma 1 (Sez. 4, 39173/2018).

In tema di sequestro di beni disposto nell’ambito di un procedimento di prevenzione, sono inoppugnabili i provvedimenti del giudice delegato alla procedura, nominato ai sensi dell’art. 2 “sexies”, comma 1, della L. 575/1965, mancando una espressa disposizione che preveda mezzi di impugnazione e non essendo applicabile in via analogica, per il principio di tassatività di cui all’art. 568, il gravame previsto nella materia fallimentare, non richiamata quanto ai mezzi di impugnazioneÈ tuttavia consentita l’opposizione allo stesso giudice nelle forme dell’incidente di esecuzione, per evitare disparità di trattamento con la disciplina dettata dalla legge fallimentare che prevede la possibilità di reclamo per i provvedimenti emessi dall’omologo organo della procedura fallimentare e tenuto conto del principio generale per il quale contro provvedimenti sfavorevoli non altrimenti impugnabili è ammesso l’uso, nei limiti suoi propri, dell’incidente di esecuzione (Sez. 5, 24663/2018).

Soggetti ad impugnazione sono soltanto i provvedimenti del tribunale che dispongono la confisca dei beni sequestrati, l’applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia (art. 27, comma 2, D.Lgs. 159/2011). Sono, invece, inoppugnabili i provvedimenti del giudice delegato alla procedura, mancando una espressa disposizione che preveda mezzi di impugnazione e non essendo applicabile in via analogica, per il principio di tassatività di cui all’art. 568, il gravame previsto nella materia fallimentare, non richiamata quanto ai mezzi di impugnazione. Tuttavia, nella giurisprudenza di legittimità si è consolidato negli ultimi anni un indirizzo per cui, avverso i provvedimenti del giudice delegato sulle istanze del proposto volte a conseguire un sussidio alimentare e ad ottenere il riconoscimento del diritto di abitare l’immobile sottoposto a sequestro, è consentita, nei casi da ultimo indicati, l’opposizione allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento nelle forme dell’incidente di esecuzione. Ciò per evitare disparità di trattamento con la disciplina dettata dalla legge fallimentare che prevede la possibilità di reclamo per i provvedimenti emessi dall’omologo organo  della procedura fallimentare e tenuto conto del principio generale per il quale contro provvedimenti sfavorevoli non altrimenti impugnabili è ammesso l’uso, nei limiti suoi propri, dell’incidente di esecuzione (Sez. 1, 6325/2015). Senza volersi porre in contrasto con il citato indirizzo, si vuole adesso affermare che i provvedimenti adottati dal giudice delegato nel procedimento di prevenzione, ai sensi dell’art. 40, comma 1, D.Lgs. 159/2011 (direttive generali della gestione dei beni sequestrati impartite dal giudice delegato), non sono autonomamente impugnabili, in considerazione del principio di tassatività di cui all’art. 568 e avverso gli stessi non è neanche consentita (a differenza dei provvedimenti previsti dal comma secondo del citato art. 40) l’opposizione nelle forme dell’incidente di esecuzione. Il principio enunciato sembra trovare un certo riscontro nella novella introdotta dalla L. 161/2017 che, all’art. 14, comma 1, lett. a, ha sostituito dell’art. 40 gli originari commi 1, 2, 3 e 4 con i commi 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 4. Nel quadro di tale riforma, a conferma del principio generale oggi affermato dell’inoppugnabilità dei provvedimenti relativi alla gestione dei beni sequestrati, l’unica riconosciuta ipotesi di gravame riguarda gli atti dell’amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, avverso i quali «il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell’articolo 127 del codice di procedura penale» (art. 40, comma 4). In definitiva, tenuto conto anche della recente novella, in tema di impugnabilità degli atti di gestione dei beni sequestrati devono distinguersi: - le direttive impartite dal giudice delegato all’amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 40, comma 1, da ritenersi inoppugnabili; - i provvedimenti indicati nell’articolo 47, comma 1, Legge Fallimentare assunti dal giudice delegato, ai sensi dell’art. 40, comma 2: impugnabili con atto di opposizione al tribunale in composizione collegiale nelle forme dell’incidente di esecuzione; - gli atti dell’amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato: impugnabili attraverso reclamo al giudice delegato (Sez. 1, 19460/2018).

Non può essere impugnata autonomamente l’ordinanza di correzione di errore materiale, avulsa dalla sentenza motivata e resa pubblica. E ciò, innanzitutto per il principio generale di cui all’art. 586, da interpretare estensivamente, come inclusivo di un’ordinanza che, pur successiva al dibattimento, resta accessoria ad un provvedimento principale, qual è la sentenza, assolvendo mera funzione integrativa e come tale, non dotata, quindi, di contenuto autosufficiente e di vita processuale autonoma (Sez. 3, 7022/2018).

Non è impugnabile il provvedimento di revoca dell’ordine di demolizione di un’opera abusivamente realizzata. La demolizione delle opere edilizie abusive non configura una sanzione penale (neppure accessoria) ma deve qualificarsi come sanzione amministrativa, eccezionalmente attribuita alla competenza concorrente dell’AG penale, che rappresenta in realtà solo un rafforzamento di quella autonomamente adottata dall’autorità amministrativa. E, dunque, la demolizione del manufatto rimane comunque affidata in via primaria alla competenza dell’ente amministrativo (Sez. 3, 7022/2018).

Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza accoglie o rigetta l’istanza del detenuto di sospendere l’esecuzione già iniziata, anche ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-quater, Ord. pen., non è suscettibile di autonomo ricorso per cassazione, non previsto dalla norma che lo regola, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

Deve, al riguardo, considerarsi in particolare la sua natura provvisoria, volta a soddisfare solo esigenze urgenti in attesa della decisione a cognizione piena ed esauriente del tribunale di sorveglianza, con provvedimento che – esso sì – è impugnabile in via ordinaria. È dunque inammissibile il ricorso per cassazione contro tale tipo di provvedimento (Sez. 7, 375/2014).

 

Genericità dei motivi di impugnazione

La genericità del motivo di appello, che è causa della sua inammissibilità ai sensi degli artt. 591, comma 1, lettera c) e 581, comma 1, lettera c), può essere rilevata anche nel giudizio di cassazione, a norma dell’art. 591, comma 4 (Sez. 3, 38638/2017).

Per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma 1 lett. c) e 591 comma 1 lett. c) comporta la inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il “punto” che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 2, 41751/2018).

In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, 36017/2018).

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. Non è, pertanto, sufficiente, ai fini dell’ammissibilità della doglianza, prospettare in sede di legittimità la validità della tesi prospettata in appello, ma occorre criticare le ragioni spese dal giudice di merito per confutare tale ipotesi difensiva (Sez. 2, 44228/2018).

 

Difetto di specificità dei motivi di impugnazione

L’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata (SU, 8825/2017).

Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Il principio è stato da ultimo ribadito dalle Sezioni unite (SU, 8825/2017), che hanno evidenziato come «il giudizio di appello non può e non deve essere inteso come un giudizio a tutto campo; con la conseguenza che le proposizioni argomentative sottoposte a censura devono essere, in relazione al punto richiesto, enucleate dalla decisione impugnata. L’impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l’oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto. Poiché l’appello è un’impugnazione devolutiva, tale rivalutazione può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d’appello con i motivi d’impugnazione, che servono sia a circoscrivere l’ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111, secondo comma, Cost.» (Sez. 2, 44276/2018).

L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Va tuttavia precisato che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. 5, 8216/2022).

Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Deve distinguersi al riguardo fra il difetto della “specificità intrinseca”, presente quando le impugnazioni siano fondate su considerazioni astratte o non pertinenti al caso concreto, e quello della mancanza della cosiddetta “specificità estrinseca”, che può essere definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata (Sez. 2, 38072/2018).

 

Requisito dell’autosufficienza del ricorso per cassazione

In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att., introdotto dall'art. 7, comma 1, D. LGS. 11/2018, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 1, 29137/2022).

La novella codicistica, introdotta con la L. 46/2006, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso (Sez. 7, 37917/2018).

È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, 20677/2017).

Allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, 8521/2013).

Diversamente, quando viene invocato un atto che contiene un elemento di prova, il principio della “autosufficienza del ricorso” costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all’art. 360, n. 5, Cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile, deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il “fumus” del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, 41751/2018).

In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, 36017/2018).

Quando oggetto della denuncia di vizio è il contenuto di un esame dibattimentale, e comunque di una dichiarazione, requisito indefettibile di ammissibilità stessa della denuncia di questo peculiare vizio è la produzione integrale del verbale nel quale quella dichiarazione è inserita, ovvero la sua integrale trascrizione nel ricorso: ciò non solo per attestare la corrispondenza del dedotto alla realtà – stante l’impossibilità per il giudice di legittimità di accedere agli atti – ma, ancor più, per verificare se il senso probatorio dedotto dal ricorrente sia congruo al complesso della dichiarazione (Sez. 2, 13697/2016).

 

Richiesta di rivalutazione del merito nel giudizio di legittimità

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico; segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, 41751/2018).

Il controllo che la Corte di cassazione è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell’art. 606 lett. e), è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (SU, 930/1995 e, per una compiuta e completa ricostruzione della deducibilità del vizio di motivazione, Sez. 2, 7986/2017).

Esula dai poteri della Cassazione, nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell’iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (Sez. 2, 7986/2017).

I motivi di ricorso per cassazione attinenti alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto sono inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), allorché le argomentazioni difensive comportino non una critica al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, ma una mera richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, alla luce di una diversa lettura delle prove, inammissibile in sede di legittimità (Sez. 7, 40552/2018).

È inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, 36103/2017).

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 Cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, 44228/2018).

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (SU, 10713/2010).

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, 46343/2016).

La concessione o il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale nell’esercizio del relativo potere deve formulare la prognosi, positiva o negativa, di ravvedimento di cui all’art. 164, comma 1, Cod. pen. esplicitando l’iter logico seguito per il giudizio conclusivo, con riguardo ad uno o più delle specifiche circostanze e criteri che egli ritenga prevalenti e indicando, a tal fine, con adeguatezza, anche se sinteticamente, le ragioni essenziali del suo giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura.

È inammissibile l’impugnazione di tale determinazione se la motivazione è giuridicamente corretta e non manifestamente illogica (Sez. 2, 25957/2018).

 

Deduzione in cassazione di questioni non devolute alla cognizione del giudice di appello o originariamente inammissibili

La cognizione del giudice di legittimità è delineata dal combinato disposto degli artt. 609 e 606. Tali norme impongono di fare riferimento a quanto ritualmente dedotto nei motivi di appello e, quindi, circoscrivono il controllo di legittimità alle sole questioni oggetto di specifica ed ammissibile doglianza avanti al secondo giudice di merito (Sez. 2, 29707/2017).

Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, 29707/2017).

L’inammissibilità originaria della doglianza, così come dedotta con l’atto di appello, rende del tutto irrilevante il fatto che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione il relativo motivo, in quanto l’originaria inammissibilità della censura formulata con l’atto di appello (non esaminata in sede di gravame) non cagiona alcun pregiudizio concreto e renderebbe del tutto superfluo l’accoglimento della censura dedotta nella presente sede, sotto il profilo della carenza di motivazione; infatti l’eventuale accoglimento della doglianza non avrebbe alcun esito favorevole della valutazione del motivo di impugnazione in sede di giudizio di rinvio, sicché in concreto si deve registrare una sostanziale carenza di interesse da parte del ricorrente (Sez. 2, 10173/2014).

 

Inutilizzabilità

In sede di ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del TDR, non è deducibile per la prima volta, ed è quindi inammissibile, il vizio attinente all’inutilizzabilità delle intercettazioni, quando lo si faccia derivare da questioni di fatto circa l’assenza dei presupposti per la proroga dell’efficacia dei decreti originari che il ricorrente non ha eccepito precedentemente (Sez. 3, 32699/2015).

 

Rinuncia all’impugnazione

Si veda la giurisprudenza citata sub art. 589.

 

Conseguenze della dichiarazione di inammissibilità

L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 (Sez. 7, 40552/2018).