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Art. 590 - Trasmissione di atti in seguito all’impugnazione

1.Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento.

Rassegna giurisprudenziale

Trasmissione di atti in seguito all’impugnazione (art. 590)

L’ art. 590 prevede un obbligo di trasmissione senza ritardo del provvedimento impugnato, dell’atto di impugnazione e degli atti del procedimento al giudice dell’impugnazione; questo obbligo diviene attuale “in seguito all’impugnazione”, come spiega espressamente la rubrica della norma in parola, dovendosi di conseguenza ritenere che la cancelleria dell’AG di primo grado sia tenuta a provvedere immediatamente a seguito della presentazione del gravame.

Questa interpretazione è corroborata da chiare ragioni sistematiche, atteso che la norma è all’ evidenza finalizzata ad evitare ritardi ed eliminare tempi morti negli intervalli tra il termine di una fase di giudizio e l’avvio della successiva, nell’ intento di dare concreta attuazione al precetto costituzionale volto ad assicurare la ragionevole durata del processo (Sez. 2, 47840/2017).

Nessuna sanzione è prevista per l’eventuale violazione dell’art. 590 (Sez. 2, 47840/2017).

A mente dell’art. 590, “al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento”.

La violazione della disposizione non è assistita da specifica sanzione di nullità; ciò non di meno la mancata trasmissione degli atti può configurare una nullità generale ex art. 178 lett. c), ove si concretizzi una lesione dei diritti difensivi all’intervento nel processo d’appello, o ex art. 178 lett. b), ove la lesione attenga ai diritti del p.m. di partecipare con piena cognizione al giudizio di appello. Ma siffatta concreta lesione dei diritti processuali delle parti deve essere positivamente provata dalla parte che la invoca (Sez. 4, 39165/2013).