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Art. 592 - Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione

1.Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta è condannata alle spese del procedimento.

2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell’articolo 587 sono condannati alle spese in solido con l’imputato che ha proposto l’impugnazione.

3. L’imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.

4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese.

Rassegna giurisprudenziale

Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione (art. 592)

In tema di impugnazioni, nell’ipotesi in cui il giudice di appello modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all’imputato, non può essere pronunziata condanna alle spese processuali, poiché tale condanna consegue esclusivamente al rigetto dell’impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità (Sez. 5, 40993/2021).

L’inammissibilità dell’impugnazione fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto (nel caso: assoluzione del ricorrente con sentenza, perché il fatto non sussiste), non conosciuti all’atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazione dell’interesse ad impugnare da parte del ricorrente, è estranea a profili di colpa, non è, pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione prevista dall’art. 616 e delle spese del procedimento di cassazione (Sez. 5, 9831/2016).

La violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nell’ipotesi in cui l’imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che egli sia assolto con formula preclusiva dell’azione civile, mentre è legittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile quando la responsabilità sia stata confermata, pur in presenza di un accoglimento dell’impugnazione sotto altri profili (Sez. 5, 6419/2015).

All’inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere proposto dalla persona offesa costituita parte civile, consegue la condanna di quest’ultima a rifondere all’imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità; tale statuizione, prevista in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541 comma 2 e 592, comma 4, ma, più in generale, l’art. 91 Cod. proc. civ. (Sez. 5, 16614/2017).

Nel caso di mancato accoglimento delle impugnazioni avverso sentenza di assoluzione, proposte tanto dal PM quanto dalla parte civile, non può darsi luogo alla condanna di quest’ultima al pagamento delle spese, come previsto in via generale dall’art. 592, comma 1, non potendosi far gravare sulla parte civile anche gli oneri derivanti dall’attività del rappresentante della pubblica accusa e non essendo possibile discernere tra le spese derivate dall’impugnazione dell’una o dell’altra parte (Sez. 4, 14406/2002).

In senso contrario: in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice ha l’obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del processo, nel caso in cui l’impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell’imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del PM (SU, 41476/2005).

Infine, sulla stessa questione: la sopravvenuta modifica normativa introdotta con dall’art. 67 L. 69/2009, che ha abrogato il vincolo di solidarietà tra coimputati precedentemente imposto nel caso di condanna dall’art. 535, comma 2, rende necessaria una nuova riflessione sul tema, con una precisazione dell’orientamento da ultimo richiamato.

Tenendo conto della modifica normativa, e con riferimento al profilo (soggettivamente diverso da quello ora in valutazione) riguardante la posizione dell’imputato, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che è legittima la condanna di costui al pagamento delle spese processuali, nel caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, anche quando, oltre alla parte privata, abbia proposto impugnazione il PM, in quanto la disposizione di cui all’art. 592 – per la quale con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l’impugnazione, la parte privata che l’ha proposta è condannata alle spese del procedimento – non prevede al riguardo alcuna.

Con la stessa pronuncia è stato precisato che, d’altro canto, l’art. 67 citato - abrogando il vincolo di solidarietà tra coimputati precedentemente imposto nel caso di condanna dall’art. 535, comma 2 - ha reso obbligatoria la ripartizione delle spese. Ciò posto, l’innovazione portata dalla suddetta abrogazione del principio di solidarietà fra coimputati nell’obbligo di pagamento delle spese processuali riverbera necessariamente i suoi effetti anche sulla tematica qui in esame, relativa alla posizione della parte civile, per il caso di mancato accoglimento sia dell’impugnazione proposta dalla stessa, sia di quella proposta dal PM.

Scardinato il principio di solidarietà nell’obbligo di pagamento delle spese processuali fra condannati per lo stesso reato o per reati connessi, e vigente quindi il principio di ripartizione delle spese nel rapporto fra tali soggetti, viene meno qualsiasi ragione per mantenere a carico della parte civile – nei casi, come quello in esame, in cui il rigetto o la declaratoria di  inammissibilità della sua impugnazione concorra con analoga sorte – dell’impugnazione del PM – un obbligo di pagamento integrale delle spese.

Manca ora, infatti, l’esigenza di costruire simmetricamente (pur nella particolarità derivante dall’esonero del PM rispetto all’obbligo di pagare le spese processuali, e dalla conseguente carenza di regresso a suo carico) la posizione dell’imputato, allora esposto al pagamento integrale delle spese processuali se soccombente nell’impugnazione insieme ad altri imputati, e la posizione della parte civile, in detta logica anch’essa esposta al pagamento integrale delle spese processuali se, come il PM, soccombente nell’impugnazione. In mancanza dell’evidenziata esigenza, si impone la riconduzione del rapporto inerente alle spese processuali, nel caso di analoga sorte delle impugnazioni della parte civile e del PM, al principio di causalità.

Nella regolazione delle spese, quindi, vanno poste a carico della parte civile solo quelle alle quali essa ha dato causa (Sez. 1, 2750/2017).