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Art. 396 - Deduzioni

1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini può presentare deduzioni sull’ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma dell’articolo 393 comma 1 lettera b).

2. Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. La persona sottoposta alle indagini può prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate.

Rassegna giurisprudenziale

Deduzioni (art. 396)

Il termine di cui al primo comma art. 398 ha natura ordinatoria e, difatti, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto le sanzioni di nullità (relative) solo per i commi 2 e 3 dell’art. 398.

Invero, la giurisprudenza ha sottolineato la violazione del diritto di difesa, sia in relazione all’obbligo per il PM di notifica al difensore della richiesta di incidente probatorio, sia in relazione ai termini per lo svolgimento dell’udienza ma non anche in relazione al mancato rispetto del termine per la pronuncia del GIP, atteso che, in base ai principi generali , non può esservi decadenza ove la parte non sia stata posta in grado di interloquire nei termini , sicché , nel caso di violazione dei termini di cui al primo comma art. 398, resterebbe in ogni caso salva la facoltà della difesa di proporre le deduzioni difensive di cui al comma 1 dell’art. 396 anche all’udienza fissata per l’incidente stesso (Sez. 2, 47037/2013).