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Art. 395 - Presentazione e notificazione della richiesta

1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura di chi l’ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell’articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria.

Rassegna giurisprudenziale

Presentazione e notificazione della richiesta (art. 395)

L’art. 395, secondo l’interpretazione espressa dalla Corte costituzionale con sentenza 436/1990, impone la notifica della richiesta di incidente probatorio avanzata dal PM non solo alla persona sottoposta a indagini ma anche al suo difensore.

Detto ultimo adempimento, però, non può considerarsi dovuto quando, costituendo la richiesta il primo atto del procedimento in base al quale sia dovuta l’informazione di garanzia ed essendo stata quest’ultima spedita contestualmente alla richiesta stessa, non vi sia ancora in atti la nomina di alcun difensore (Sez. 4, 1991).