Art. 394 - Richiesta della persona offesa
1. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio.
2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.
Rassegna giurisprudenziale
Richiesta della persona offesa (art. 394)
Gli art. 2, 3 e 8, n. 4, della Decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 n. 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che non ostano a disposizioni nazionali, come quelle di cui agli art. 392 comma 1-bis, 398 comma 5-bis e 394, che, da un lato, non prevedono l’obbligo per il PM di rivolgersi al giudice affinché quest’ultimo consenta ad una vittima particolarmente vulnerabile di essere sentita e di deporre secondo le modalità dell’incidente probatorio nell’ambito della fase istruttoria del procedimento penale e, dall’altro, non autorizzano detta vittima a proporre ricorso dinanzi ad un giudice avverso la decisione del p.m. recante rigetto della sua domanda di essere sentita e di deporre secondo tali modalità (Sez. 2, 507/2012).