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Art. 90-ter - Comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l’ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell’evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all’articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l’autore del reato.

1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla  persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583- quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Rassegna giurisprudenziale

Comunicazione dell’evasione e della scarcerazione (art. 90-ter)

La norma importa nel diritto interno l’art. 6, commi 5 e 6, della Direttiva 2012/29/UE. Il comma 5 obbliga gli Stati membri a garantire alla vittima la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell’evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata che riguardano la vittima e ad informarla delle eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione ove appunto si verificassero la scarcerazione o l’evasione.

Il comma 6 aggiunge che “la vittima, previa richiesta, riceve le informazioni di cui al paragrafo 5 almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti, salvo se tale notifica comporta un rischio concreto di danno per l’autore del reato”.