Art. 646 - Procedimento e decisione
1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall’articolo 127.
2. La domanda, con il provvedimento che fissa l’udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al ministro del tesoro presso l’avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.
3. L’ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.
4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall’articolo 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.
5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all’interessato una provvisionale a titolo di alimenti.
Rassegna giurisprudenziale
Procedimento e decisione (art. 646)
Il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario – che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell’economia e delle finanze – ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l’Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice.
Ne consegue che in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v’è soccombenza dell’Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte, mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell’istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico dell’Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (SU, 34559/2002).
Nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l’aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 646 secondo capoverso, da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell’articolo 315 (Sez. 4, 47821/2018).
Nel riconoscere il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice, atteso il rinvio operato dall’art. 315, comma 3, alle disposizioni dettate per la riparazione dell’errore giudiziario che la contemplano, può liquidare in favore del richiedente una provvisionale a titolo alimentare, ma esclusivamente qualora accerti che il medesimo versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al suo mantenimento.
L’art. 315, invero, rende applicabili alla procedura di riparazione per l’ingiusta detenzione le norme che riguardano la riparazione dell’errore giudiziario, e conseguentemente l’art. 646, comma 6, che consente l’assegnazione all’interessato “quando ne ricorrano le condizioni” di una “provvisionale a titolo alimentare”. La natura alimentare della detta provvisionale consente di attingere all’art. 438, per coglierne la natura ed i criteri per la sua quantificazione, discendendone, quindi, che il beneficio può essere concesso solo quando il richiedente dimostri di versare in uno stato di bisogno cui non sia in grado di porre rimedio (Sez. 4, 841/2018).