Art. 647 - Risarcimento del danno e riparazione
1. Nel caso previsto dall’articolo 630 comma 1 lettera d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.
Rassegna giurisprudenziale
Risarcimento del danno e riparazione (art. 647)
La norma in esame dà vita a un evidente caso di surroga legale, quale disciplinata dall’art. 1203 Cod. civ.
La surrogazione legale ex art. 1203, n. 3 c.c. opera solo dopo il pagamento fatto al creditore originario, costituendo l’adempimento dell’obbligazione altrui l’elemento concettualmente pregiudiziale del subingresso del terzo nella posizione del creditore soddisfatto. È pertanto inammissibile l’intervento nella procedura esecutiva prima del pagamento al terzo (Sez. civile 3, 6885/2008).