Art. 590-bis - Lesioni personali stradali gravi o gravissime (1)
1. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
2. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
3. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
4. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.13583
5. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
7. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. e), DL 92/2008, convertito in legge, con modificazioni, con L. 125/2008 e successivamente sostituito dall’art. 1, comma 2, L. 41/2016, che ha sostituito l’originario art. 590-bis con gli attuali articoli da 590-bis a 590-quinquies.
Rassegna di giurisprudenza
Profili intertemporali
In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta (SU, 40986/2018).
Questione posta alle Sezioni unite: se per i fatti di lesioni personali colpose gravi, commessi con violazione delle norme relative alla circolazione stradale in data antecedente all'entrata in vigore della L. 41/2016 che ha introdotto il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, ma per i quali l'azione penale sia esercitata successivamente, la competenza spetti al giudice di pace, in applicazione ratione temporis dell'articolo 4 DLGS 274/2000, o al tribunale, in ragione della qualificazione, ai soli effetti processuali, secondo la nuova norma, a cui si connette il mutamento delle regole sulla competenza. La conseguente decisione delle Sezioni unite (SU, 16065/2019) ha attribuito nel caso di specie la competenza al giudice di pace (Sez. 1, 1046/2019).
Questione di legittimità costituzionale
Le disposizioni di cui agli artt. 590-bis e ter, riguardando la configurazione del trattamento sanzionatorio di condotte individuate come punibili in materia omicidio stradale, rientrano in un ambito in cui deve riconoscersi al legislatore un ampio margine di libera determinazione. Non spetta alla Corte costituzionale assumere autonome determinazioni in sostituzione delle valutazioni riservate al legislatore, ma solo emendare le scelte di quest'ultimo in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento. Se così non fosse, il sollecitato intervento creativo interferirebbe indebitamente nella sfera delle scelte di politica sanzionatoria rimesse al legislatore, in spregio al principio della separazione dei poteri (Sez. 4, 40943/2018).
Procedibilità d'ufficio
Il delitto di cui all'art. 590-bis è procedibile di ufficio. Ciò si ricava dalla natura dello stesso, trattandosi di reato autonomo e non già di forme circostanziate dell'illecito di cui all'art. 590, come puntualizzato di recente da Sez. 4, 29721/2017, secondo cui «Le fattispecie tipizzate negli artt. 589-bis e 590-bis, costituiscono fattispecie autonome e non ipotesi aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose». Esclusa, dunque, la natura di mera fattispecie circostanziale dell'art. 590-bis, non trova applicazione il peculiare regime di procedibilità posto per la - distinta - ipotesi delle lesioni personali colpose dall'art. 590, comma 5, e deve farsi, quindi, riferimento alla generale previsione, che si trae dall'art. 120, della procedibilità di ufficio, salvo espressa eccezione (Sez. 4, 22817/2018).
Bilanciamento delle circostanze
L'art. 590-bis non consente il bilanciamento tra la fattispecie aggravata prevista dall'art. 589, terzo comma, e le circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, 21047/2018).
Sanzioni accessorie
È costituzionalmente illegittimo l'art. 222, comma 2, quarto periodo, CDS, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 CPP per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 CDS allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis (Corte costituzionale, sentenza 88/2019).
L'articolo 222 del CDS, al comma 2-bis, prevede, dopo l'entrata in vigore della L. 41/2016 (cui sono successivi i fatti di cui all'imputazione", che "alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida". Si tratta, dunque, di sanzione accessoria che viene applicata ex lege e che prescinde dall'essere stata o meno inserita nel patto di cui all'art. 444 CPP (Sez. 4, 10082/2019).
La scelta di sottoporre a una sanzione amministrativa accessoria più grave, qual è la revoca della patente di guida, i casi di lesioni personali stradali e di omicidio stradale di cui agli artt. 589-bis e 590-bis, mantenendo la sanzione della sospensione per gli altri casi di lesioni conseguenti alle violazioni di norme del codice della strada, costituisce una prerogativa del legislatore del 2016, nell'esercizio della propria discrezionalità (Sez. 4 32239/2018).
La revoca della patente di guida di cui al quarto e al quinto periodo del comma 2 dell'art. 222 CDS opera in caso di accertata violazione degli artt. 589-bis e 590-bis, che incriminano, rispettivamente, l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime, mentre la sospensione della patente prevista dal primo, secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222, opera in caso di altri reati, pure previsti dal CDS, in cui si verificano danni alla persona (come, ad esempio, la violazione da parte dell'imputato dell'art. 9 ter, comma 2, CDS), nonché per i fatti di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi in epoca antecedente alla novella legislativa introdotta dalla L. 41/2016, in vigore dal 25 marzo 2016 (Sez. 4, 36759/2018).
È infondata la tesi della natura sostanzialmente penale della revoca della patente di guida. Il concetto di matière pénale inteso in senso sostanzialistico è stato elaborato dalla Corte di Strasburgo al precipuo fine di estendere l'applicazione del divieto di bis in idem in conformità all'art. 4 prot. n. 7 CEDU, in relazione alla libertà accordata alla Corte EDU di applicare il regime garantistico della CEDU, mentre non può risolversi nell'attribuzione di un potere in grado di annullare le differenze tra le nozioni europea ed interna di sanzione penale. In proposito, la Corte costituzionale (sentenza 49/2015) ha chiarito che, in relazione al diritto interno, l'autonomia dell'illecito amministrativo dal diritto penale attiene al più ampio grado di discrezionalità del legislatore nel configurare gli strumenti migliori per perseguire l'effettività dell'imposizione di obblighi e doveri.
La Consulta ha, altresì, sottolineato come la giurisprudenza della Corte EDU abbia elaborato suoi peculiari indici per qualificare una sanzione come pena ai sensi dell'art. 7 CEDU al fine di scongiurare che vasti processi di decriminalizzazione possano avere l'effetto di sottrarre gli illeciti, così depenalizzati, alle garanzie sostanziali assicurate dagli artt. 6 e 7 della CEDU senza voler porre in discussione la discrezionalità dei legislatori nazionali nell'adottare strumenti sanzionatori ritenuti più adeguati dell'illecito penale.
Tale interpretazione della materia penale in senso sostanzialistico non può essere sic et simpliciter trasposta per regolare il presente caso al fine di affermare la contrarietà della norma che impone la sanzione amministrativa accessoria rispetto ai principi sanciti dagli artt. 3 e 27 Cost.; qui non si discute della violazione del principio del ne bis in idem, posto che l'irrogazione di una sanzione amministrativa accessoria in un processo definito ai sensi dell'art. 444 CPP non equivale a dire che l'imputato sia sottoposto ad un procedimento amministrativo e ad un procedimento penale per il medesimo fatto, godendo egli delle garanzie del giusto processo all'interno del quale viene irrogata la stessa sanzione amministrativa.
Non è, dunque, possibile affermare che dalla pronuncia della Corte EDU 4/03/2014 Grande Stevens c. Italia possa trarsi in termini assoluti ed astratti un principio di tendenziale equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, scardinando principi come la riserva assoluta di legge per le norme penali (art. 25 Cost.) ovvero la presunzione di non colpevolezza (pure affermata in Corte EDU 23/09/2008, Grayson e Barnham c. Regno Unito) che, interpretata in tutta la sua estensione, renderebbe illegittima la provvisoria esecutività di condanne pecuniarie anche in materia extrapenale, od anche il divieto assoluto di retroattività della sanzione amministrativa.
Nella fattispecie qui in esame, la previsione di una sanzione amministrativa irrogata all'esito di un giudizio penale, ancorché definito ai sensi dell'art. 444 CPP con riguardo alla pena principale, vanifica la stessa preoccupazione, rinvenibile in alcune enunciazioni teoriche della giurisprudenza CEDU, di una configurazione amministrativa dell'illecito al fine precipuo, se non esclusivo, di eludere le garanzie proprie del processo penale (cosiddetta «truffa delle etichette»). In sostanza, la ricorrenza di alcuni caratteri comuni non comporta, di necessità, l'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale a tutti gli effetti.
Anche ove, in ipotesi, si volesse estendere la portata applicativa dei criteri interpretativi posti dalla Corte EDU, quanto sopra va letto, in ogni caso, nell'ambito sanzionatorio penale entro il quale si configura la sanzione amministrativa di cui si tratta. L'obbligatorietà dell'irrogazione della sanzione amministrativa, dunque, si ritiene derivi da una scelta legislativa rientrante nei limiti dell'esercizio ragionevole del potere legislativo, più volte considerata dal giudice delle leggi non sindacabile sotto il profilo della pretesa irragionevolezza, in quanto fondata su differenti natura e finalità rispetto alle sanzioni penali.
Giova richiamare, in proposito, i casi nei quali la Consulta ha ritenuto trattarsi di sanzione con chiara finalità preventiva, piuttosto che sanzionatoria (Corte costituzionale 196/2010, in cui il criterio dello scopo è stato adoperato in una questione di legittimità costituzionale che riguardava la possibilità di applicare retroattivamente la normativa in materia di confisca obbligatoria del veicolo per guida in stato di ebbrezza).
Una lettura sistematica della disposizione che impone la revoca della patente di guida, dunque, consente di ribadirne la natura amministrativa, e la dimensione accessoria, ancillare, rispetto al procedimento penale, pur quando ordinata dal giudice penale; tant'è che resta eseguibile ad opera del Prefetto, ai sensi dell'art. 224, comma 3, CDS, anche in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato (Sez. 4, 42346/2017).