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Art. 590-ter - Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali (1)

1. Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, L. 41/2016, che ha sostituito l’originario art. 590-bis con gli attuali articoli da 590-bis a 590-quinquies.

Rassegna di giurisprudenza

Le disposizioni di cui agli artt. 590-bis e ter, riguardando la configurazione del trattamento sanzionatorio di condotte individuate come punibili in materia omicidio stradale, rientrano in un ambito in cui deve riconoscersi al legislatore un ampio margine di libera determinazione. Non spetta alla Corte costituzionale assumere autonome determinazioni in sostituzione delle valutazioni riservate al legislatore, ma solo emendare le scelte di quest'ultimo in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento. Se così non fosse, il sollecitato intervento creativo interferirebbe indebitamente nella sfera delle scelte di politica sanzionatoria rimesse al legislatore, in spregio al principio della separazione dei poteri (Sez. 4, 40943/2018).