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Art. 590-quater - Computo delle circostanze (1)

1. Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, L. 41/2016, che ha sostituito l’originario art. 590-bis con gli attuali articoli da 590-bis a 590-quinquies.

Rassegna di giurisprudenza

È lo stesso legislatore, nell'art. 590-quater, a riconoscere implicitamente la natura di fattispecie autonoma alla previsione di cui all'art. 589-bis comma 1, allorquando definisce «aggravanti» le sole previsioni contemplate nei commi 2 - 6 dell'art. 589-bis (Sez. 4, 21061/2018).