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Art. 499 - Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione

1. Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a euro 2.065 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.