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Art. 500 - Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

1. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all’economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 500  inserito tra i delitti contro la economia pubblica, l’industria ed il commercio  ha natura plurioffensiva in quanto tutela, in via diretta, la ricchezza pubblica violata dal diffondersi di malattie pericolose per la economia agraria, forestale zootecnica e, in via mediata, gli interessi patrimoniali dei singoli. L’evento del reato comune, che si configura a forma libera (il verbo cagionare è comprensivo di tutte le possibili condotte commissive o omissive), consiste nella diffusione della malattia e, di conseguenza, necessita la prova che l’agente abbia provocato il propagarsi del morbo (anche se, in origine, da lui non causato) ad un gran numero di animali (o piante) ed in una area di notevoli dimensioni.

La malattia ha una caratteristica peculiare in quanto deve essere “pericolosa alla economia rurale, forestale ovvero al patrimonio zootecnico della nazione”. Sul punto, alcuni sostengono che sia sufficiente per il perfezionamento del reato che la malattia sia pericolosa per la economia nazionale, altri reputano sia necessario che la propagazione del morbo possa avere la probabilità di recare un tale nocumento.

Questa seconda tesi è preferibile perché in sintonia con il testo della norma nel quale il pericolo, che la legge intende evitare, è connesso alla diffusione della malattia. Il delitto si consuma nel tempo e nel luogo in cui si è verificata in concreto la pandemia. Il modello punitivo in esame prevede la responsabilità sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa. Esso inoltre è punibile anche a titolo di tentativo in quanto, trattandosi di reato di evento, è configurabile in presenza di atti idonei diretti in modo non equivoco alla propagazione della malattia (Sez. 3, 29315/2009).

Il reato di cui all’art. 500 (diffusione di una malattia delle piante o degli animali) ha natura plurioffensiva in quanto tutela la ricchezza pubblica costituita dal patrimonio zootecnico nazionale, ed in via mediata il patrimonio dei singoli. L’evento richiesto per la sua integrazione è la concreta diffusione della malattia, pericolosa per l’economia rurale o per il patrimonio zootecnico con la conseguenza che il delitto si consuma nel momento in cui la malattia si sia propagata al punto da integrare il pericolo di cui sopra (Sez. 3, 12140/2001).

Ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa di cui all’art. 500 non è necessaria la diffusione della malattia all’intero territorio nazionale, o a vaste zone dello stesso, essendo sufficiente che la possibilità di estensione, anche per facilità e rapidità di trasmissione, faccia sorgere un concreto pericolo per l’economia rurale o forestale, ovvero per il patrimonio zootecnico nazionale (Sez. 6, 3013/1991).