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Art. 319-bis - Circostanze aggravanti (1)

1. La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 8, L. 86/1990 e poi così modificato dal comma 7 dell’art. 29, DL 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Rassegna di giurisprudenza

La circostanza aggravante prevista dall’art. 319-bis (avere conferito pubblici impieghi, stipendi o pensioni o stipulato contratti interessanti la P.A. di appartenenza) si applica anche ai dirigenti di aziende municipalizzate in relazione ai contratti che essi abbiano stipulato in loro nome (Sez. 6, 38698/2006).

In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, l’art. 319-bis ha definito diversamente l’ambito di applicazione dell’aggravante già prevista nel precedente testo dell’art. 319 cpv., n. 1, legando l’aumento di pena non più al verificarsi del risultato bensì all’oggetto dell’accordo criminoso. La L. 86/1990 non ha, pertanto, abrogato, ma soltanto modificato la predetta aggravante, per cui il giudice, ai sensi dell’art. 2, comma 3, deve applicare la disposizione più favorevole al reo (Sez. 6, 9927/1996).