Art. 319-quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità (1)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi (2).
2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. (3)
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 75, lett. i), L. 190/2012.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. h), L. 69/2015.
(3) l'ultimo periodo di questo comma (da "ovvero" in avanti) è stato aggiunto dall'art. 1, lettera c) del D. Lgs. 75/2020.
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