x

x

Art. 57-bis - Reati commessi col mezzo della stampa non periodica (1)

1. Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all’editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 127/1958.

Rassegna di giurisprudenza

Il richiamo operato dall’art. 596-bis ai reati previsti negli artt. 57 e 57-bis, comporta che, mentre in caso di reati commessi col mezzo della stampa periodica, il direttore o il vice direttore responsabile rispondono, salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, del reato di omesso controllo (art. 57), l’editore risponde di quest’ultimo reato solo in caso di reati commessi col mezzo della stampa non periodica se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile (art. 57-bis).

Ciò significa che, essendo la responsabilità dell’editore limitata a quest’ultimo caso, essa non ricorre nella fattispecie in esame in cui, come già evidenziato, il giornale sul quale era stato pubblicato l’articolo diffamatorio è una pubblicazione periodica (Sez. 5, 8710/2018).