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Art. 139 - Computo delle pene accessorie

1. Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Rassegna di giurisprudenza

 

La disposizione di cui all’art. 139, secondo la quale "nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza"; in virtù di tale norma, che detta il criterio di raccordo cronologico tra le diverse sanzioni irrogate con lo stesso titolo, l’espiazione di pena o di misura di sicurezza detentiva o la volontaria sottrazione da parte del condannato non rilevano ai fini del calcolo della durata della pena accessoria temporanea, che verrà differita rispetto a quella principale, non appena la cessazione dell’esecuzione di quest’ultima lo consentirà.

 

La giurisprudenza al riguardo afferma che la pena accessoria temporanea, che sia incompatibile con la detenzione presso istituto penitenziario, deve essere eseguita soltanto dopo che sia stata scontata la pena principale detentiva, dipendendo la contestuale esecuzione dalla loro compatibilità (Sez. 1, 33541/2016).