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Art. 138 - Pena e custodia cautelare per reati commessi all’estero (1)

1. Quando il giudizio seguito all’estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all’estero è sempre computata tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all’estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.

(1) L’espressione «custodia cautelare» sostituisce quella di «carcerazione preventiva» secondo quanto dispone l’art. 11, L. 28 luglio 1984, n. 398, relativa ai termini della carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria.

Rassegna di giurisprudenza

 

Accanto al ne bis in idem processuale, che si sostanzia nel principio della forza preclusiva del giudicato - la cui operatività è prevista anche dall’art. 733, comma 1, lett. f), CPP che statuisce che la sentenza straniera non può essere riconosciuta in Italia se per lo stesso fatto nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale  si pone quello del ne bis in idem sostanziale inteso come divieto di punire due volte il medesimo fatto  reato che trova rilievo con riferimento ai giudicati stranieri nella norma di cui all’art. 138 secondo cui "quando il giudizio seguito all’estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all’estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa" (Sez. 1, 39766/2016).

 

Costituisce principio fondamentale dell’ordinamento dello Stato, espressamente sancito dall’art. 137 e rafforzato dal successivo art. 138, quello secondo il quale v’è piena equiparazione tra la custodia cautelare sofferta in Italia e la pena definitivamente irrogata dallo Stato richiedente l’estradizione, di tal che la custodia cautelare sofferto nello Stato richiesto deve essere sempre computata nella pena da espiare nello Stato richiedente, relativa allo stesso fatto (Sez. 6, 1279/2014).