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Art. 137 - Custodia cautelare (1)

1. La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall’ammontare della pena pecuniaria.

2. La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.

(1) L’espressione «custodia cautelare» sostituisce quella di «carcerazione preventiva» secondo quanto dispone l’art. 11, L. 28 luglio 1984, n. 398, relativa ai termini della carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria.

Rassegna di giurisprudenza

 

Il reato continuato, che è fictio iuris, può essere considerato reato unico ai fini specificamente previsti dalla legge, mentre va considerato come pluralità di reati agli effetti dell’art. 137 e art. 657 CPP, comma 4, secondo cui vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate dopo la commissione del reato. Sicché nell’ipotesi di riconoscimento della continuazione dovrà operarsi la scissione del reato stesso in relazione all’epoca delle singole condotte unificate, ciascuna di esse riacquistando la propria autonomia, ai fini delle detrazioni da operare e della verifica di operatività del beneficio di cui all’art. 78, nell’ambito dei singoli cumuli in relazione alla pena per ciascuna di esse determinata (Sez. 1, 41936/2018).

 

Costituisce principio fondamentale dell’ordinamento dello Stato, espressamente sancito dall’art. 137 e rafforzato dal successivo art. 138, quello secondo il quale v’è piena equiparazione tra la custodia cautelare sofferta in Italia e la pena definitivamente irrogata dallo Stato richiedente l’estradizione, di tal che la custodia cautelare sofferto nello Stato richiesto deve essere sempre computata nella pena da espiare nello Stato richiedente, relativa allo stesso fatto (Sez. 6, 1279/2014).