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Art. 136 - Modalità di conversione di pene pecuniarie

1. Le pene della multa e dell’ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge (1).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 101, L. 689/1981. La Corte costituzionale, con sentenza 149/1971 ha dichiarato fra l’altro, l’illegittimità dell’articolo 136, primo comma, c.p., nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della procedura fallimentare in riferimento all’art. 3 Cost. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 131/1979, ha dichiarato, fra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 136.

Rassegna di giurisprudenza

 

L’applicazione dell’istituto della conversione della pena pecuniaria è esclusa nel nostro ordinamento nella fase determinativa della sanzione, nel corso della quale si prevede, quando lo impongano le condizioni economiche dell’interessato, la possibilità di contenere la pena pecuniaria al di sotto dei minimi edittali, o di consentirne il pagamento rateale, in forza di quanto stabilito dagli artt. 133-bis e 133-ter. La conversione della pena pecuniaria in pena detentiva può intervenire solo in sede esecutiva, a seguito dell’attestazione dell’insolvibilità del condannato, secondo quanto previsto dall’art. 136 (Sez. 6, 46642/2014).

 

Nel caso di condanna per più reati uniti dal vincolo della continuazione, quando il reato-base sia punito con la pena della reclusione e quello cd. "satellite" con la pena della reclusione o della multa, è possibile irrogare la pena prevista per la continuazione nella forma della pena pecuniaria e non necessariamente con quella detentiva. È stato peraltro precisato che "La ammissibilità della continuazione anche tra reati puniti con pena eterogenea consente infatti l’unificazione delle pene appartenenti allo stesso "genus" reclusione/arresto o multa/ammenda, ma, per il rispetto del principio di legalità, non tra quelle appartenenti a "genus" differenti.

 

L’aumento di pena dovrà essere commisurato al reato più grave ed il rispetto del limite massimo fissato per l’aumento, che può arrivare sino al triplo, è garantito dal sistema del ragguaglio fissato dall’art. 135 c.p." (Sez. 5, 1953/1996). Da qui la conseguenziale manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 136 con l’art. 1 stesso codice e 13 e 25 Cost. (Sez. 3, 28428/2014).