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Art. 221 - Ubriachi abituali

1. Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l’azione di sostanze stupefacenti all’uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

2. Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata.

3. Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.

Rassegna di giurisprudenza

Si riporta, in assenza di decisioni rilevanti in termini, la selezione di massime riferite all’art. 219.

La misura di sicurezza della libertà vigilata può essere applicata, in luogo della misura dell’assegnazione ad una casa di cura e di custodia, anche nei confronti del condannato affetto da vizio parziale di mente, se in concreto detta misura sia capace di soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona e di controllo della sua pericolosità sociale; ciò, seguito della parziale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 222 ad opera della Corte costituzionale, sentenza 253/2003 (Sez. 3, 14260/2016).

La determinazione della durata della misura di sicurezza applicata è stata corretta alla luce del fatto che «Ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura custodia, per l’individuazione della "pena stabilita dalla legge" rilevante a norma dell’art. 219, primo comma, devono considerarsi eventuali circostanze, aggravanti ed attenuanti, ma non anche la diminuente per il vizio parziale di mente, in quanto l’infermità di mente e la connessa pericolosità costituiscono la ragione giustificativa del provvedimento» (Sez. 1, 4459/2014). Naturalmente la stessa regola non può che valere anche per la determinazione della pena ai sensi del comma 2, dell’art. 219, norma tuttora vigente e non attinta da declaratoria di incostituzionalità (Sez. 2, 50721/2016).

Ai fini della determinazione della pena ex art. 219 comma 1 debbano essere considerate le eventuali circostanze, ma non la diminuente della seminfermità, da considerare a questi fini connotazione soggettiva e non indice di minore gravità, per l’evidente ragione che infermità di mente e connessa pericolosità costituiscono la ragione della misura stessa, e sarebbe intrinsecamente contraddittorio diminuire la risposta sanzionatoria proprio in conseguenza di quella pericolosità che impone la misura di sicurezza (Sez. 1, 4459/2014).

È indubbio che l’art. 219 comma 3 contempla anche la possibilità di far ricorso alla misura non detentiva della libertà vigilata, che ben può essere integrata da opportune prescrizioni, secondo un principio immanente nell’intero sistema delle misure di sicurezza, conformemente alla consolidata lettura che di esso ha operato il giudice delle leggi, secondo cui, appunto, "si deve escludere l’automatismo che impone al giudice di disporre comunque la misura detentiva, anche quando una misura meno drastica, e in particolare una misura più elastica e non segregante come la libertà vigilata, accompagnata da prescrizioni stabilite dal giudice medesimo, si riveli capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata e di controllo della sua pericolosità sociale" (così, in parte motiva, Corte costituzionale, 208/2009; si veda anche Sez. 1, 18314/2011, secondo la quale: "La misura di sicurezza della libertà vigilata può essere applicata, in luogo della misura dell’assegnazione ad una casa di cura e di custodia, anche nei confronti del condannato affetto da vizio parziale di mente, se in concreto detta misura sia capace di soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona e di controllo della sua pericolosità sociale").

Dunque, l’imprescindibile premessa della possibilità di applicazione della libertà vigilata, in luogo dell’assegnazione a una casa di cura e custodia è che la misura di sicurezza non detentiva sia di fatto idonea a contenere adeguatamente la pericolosità sociale del soggetto (Sez. 6, 15870/2016).

Risponde al vero che, secondo la formulazione testuale dell’art. 219 tale misura va applicata al "condannato" per delitti non colposi nei confronti del quale sia riconosciuto il vizio parziale di mente; deve però considerarsi che, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale 253/2003, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 222 nella parte in cui non consente di sostituire il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario con diversa misura prevista dalla legge in grado di garantire cure adeguate all’infermo di mente ed al contempo di porre rimedio alla sua pericolosità sociale, l’assegnazione a casa di cura e custodia è applicabile anche in caso di assoluzione dell’imputato per totale vizio totale di mente (Sez. 1, 39804/2010).