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Art. 229 - Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata

1. Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata può essere ordinata:

1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;

2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

Rassegna di giurisprudenza

L’applicazione di una misura di sicurezza in presenza di un "quasi reato" (indicandosi con tale espressione le ipotesi contemplate negli artt. 49 e 115, rispettivamente concernenti il reato "impossibile" e la istigazione a commettere un delitto, non accolta, ovvero istigazione accolta o accordo per commettere un delitto quando questo non sia commesso) richiede l’accertamento della responsabilità del prevenuto in ordine al fatto contestato e la sua pericolosità sociale ed il relativo procedimento deve concludersi con l’emanazione di una sentenza (art. 205 cod. pen.), emessa a seguito di contraddittorio fra le parti ed assistita dagli ordinari mezzi di impugnazione; in tal caso, pertanto, il pubblico ministero è tenuto ad avviare l’azione penale chiedendo al giudice la fissazione dell’udienza preliminare, in modo da pervenire, a conclusione del procedimento, alla pronuncia di una sentenza che, nei. casi di commissione di fatti costituenti "quasi -reato", non può essere altro che di proscioglimento ma che consente, essendo stata emessa a seguito di procedimento con pienezza di contraddittorio, di applicare, in presenza dei presupposti richiesti dall’art. 229, n. 2, la misura di sicurezza prevista dalla legge (Sez. 2, 30375/2018).

I presupposti per l’applicazione della misura della libertà vigilata, ai sensi dell’art. 229 n. 2, sono rappresentati dalla sussistenza obiettiva di un cosiddetto "quasi reato", indicandosi con tale espressione le ipotesi contemplate negli artt. 49 e 115, rispettivamente reato impossibile ed istigazione a commettere un delitto non accolta ( nella quale rientra il caso in esame), ovvero istigazione accolta o accordo per commettere un delitto quando questo non sia commesso; la volontarietà del comportamento e il concreto accertamento, ex artt. 133 e 203, della pericolosità sociale (Sez. 1, 37003/2018).