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Art. 532 - Provvedimenti sulle misure cautelari personali

1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell’imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte.

2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.

Rassegna giurisprudenziale

Provvedimenti sulle misure cautelari personali (art. 532)

Il carattere conseguenziale della statuizione con cui il giudice, in caso di concessione della sospensione condizionale della pena inflitta all’imputato in caso di condanna, dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari personali applicate al reo, giusta il combinato disposto degli artt. 300 comma 3 e 532 comma 2, non impedisce di ravvisare in tale provvedimento la natura di una vera e propria ordinanza, sia pure, come nel caso in esame, contenuta nel corpo di una sentenza, essendo tale, pacificamente, la forma che assumono i provvedimenti in materia di applicazione, revoca e perdita di efficacia delle misure cautelari (Sez. 5, 18879/2015).

È ammissibile l’impugnazione del pubblico ministero innanzi al tribunale del riesame, avente ad oggetto il provvedimento con cui, all’esito del giudizio di merito, viene disposta la cessazione di efficacia della misura cautelare in esecuzione, ai sensi dell’art. 532 comma 2, pur se contenuto nel corpo della sentenza di condanna, trattandosi di provvedimento in materia di libertà personale concettualmente autonomo rispetto alla sentenza in cui è contenuto (Sez. 5, 18879/2015).