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Art. 172 - Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo

1. La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.

2. La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.

3. Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

4. Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione già iniziata della pena.

5. Se l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

6. Nel caso di concorso di reati, si ha riguardo, per l’estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.

7. L’estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.

Rassegna di giurisprudenza

Quesito rimesso alle Sezioni unite: «1) Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 172, l'inizio dell'esecuzione della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p. vada individuato nel momento della emissione dell'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione, oppure in quello di materiale apprensione del condannato con la conseguente limitazione della libertà personale. 2) Se, nel caso previsto dall'art. 656, comma 5, c.p.p. l'accordata sospensione temporanea dell'esecuzione per consentire al condannato di fare richiesta al Tribunale di sorveglianza di applicazione di una misura alternativa alla carcerazione per il periodo di trenta giorni, o comunque sino a che intervenga la decisione sulla richiesta, rientri nelle ipotesi previste dall'art. 172, comma 5, per il quale, se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è avverata» (Sez. 1, 13050/2021). Le Sezioni unite  hanno così risposto: il decorso del tempo necessario ai fini dell’estinzione della pena detentiva, ai sensi dell’art. 172, quarto comma, ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, si interrompe con la carcerazione del condannato e comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata l’esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione, e che la sospensione dell’esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non integra alcuna delle ipotesi di cui all’art. 172, quinto comma (SU, 46387/2021).

L'attivazione della procedura di recupero coattivo del credito da parte dello Stato costituisce un fatto impeditivo del termine di prescrizione della pena, decorrente dalla data dell'esecutorietà della sentenza, concretizzando l'inizio dell'esecuzione penale ed esprimendo la volontà dello Stato di procedere all'attuazione del titolo esecutivo secondo la disciplina normativa prevista dall’art. 227-ter DPR 115/2002, che regola la procedura di riscossione delle pene pecuniarie, prevedendo che, a cura dell'agente incaricato, siano notificate al debitore una comunicazione contenente l'intimazione a pagare l'importo dovuto e una contestuale cartella di pagamento, con avviso che, in caso contrario, si procederà all'esecuzione forzata nei confronti del condannato. Ne discende che, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo del debito a carico del condannato, prima del decorso del termine di prescrizione e previo compimento degli atti funzionali alla riscossione delle somme, laddove l'obbligato non adempie nei termini prescritti, si deve ritenere che si sia sottratto volontariamente all'esecuzione della pena pecuniaria, iniziata a far data dall'iscrizione a ruolo, impedendo il decorso dei termini prescrizionali di cui all'art. 173 (la Corte ha avallato la decisione del giudice della esecuzione secondo il quale il respingimento dell'opposizione avanzata dalla Procura della Repubblica veniva pronunciato sull'assunto che il termine di cinque anni previsto dall'art. 173 per l'estinzione della pena pecuniaria non risultava ancora interamente decorso, essendo stata notificata alla condannata , con esito positivo, una cartella esattoriale finalizzata a ottenere il pagamento dell'ammenda e delle spese processali; notificazione che costituiva l'inizio dell'esecuzione penale relativa alla pena pecuniaria presupposta) (Sez. 1, 25012/2022).

Il cumulo delle pene deve essere sciolto quando occorre dichiarare singolarmente taluna di quelle che lo compongono estinta per decorso del tempo ai sensi degli artt. 172 o 173. In tal senso si consideri quanto dispone il comma sesto del primo di tali articoli. L’esecuzione della pena unica, come da provvedimento di cumulo, riguarda indistintamente tutte quelle da esso considerate. L’inizio di tale esecuzione quindi costituisce il momento in cui deve arrestarsi per tutte le pene il decorso del tempo rispettivamente da computare per rilevare il maturare della prescrizione. Una volta però che il relativo periodo con riferimento a taluna delle pene unificate tramite il cumulo sia per intero trascorso ancor prima dell’inizio dell’esecuzione, si impone la scissione della medesima pena da quella unica, dovendo dichiararsi la prima estinta per prescrizione e pertanto la cessazione della sua esecuzione (Sez. 1, 51188/2018).

Poiché la recidiva non costituisce un mero «status» soggettivo ricavabile dalla lettura del certificato penale, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo non è consentito al giudice dell’esecuzione, ai fini dell’applicazione dell’art. 172, settimo comma, desumere la recidiva qualificata dal solo esame dei precedenti, senza riscontrare il riconoscimento di tale aggravante avvenuto in sede di cognizione (Sez. 1, 13398/2013).

La preclusione di cui all’art. 172, ultimo comma, opera solo se la condanna sopravvenuta riguarda reati commessi dopo l’inizio del termine prescrizionale, e, dunque, dopo la irrevocabilità della sentenza di condanna (Sez. 1, 18990/2004).

Ai sensi dell’art. 172 ultimo comma seconda parte, è preclusa l’estinzione della pena se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena commette un delitto della stessa indole riporta condanna alla reclusione (Sez. 1, 52105/2018).

Nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio (SU, 2/2015).