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Art. 171 - Morte del reo dopo la condanna

1. La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.

Rassegna di giurisprudenza

La sentenza di condanna emessa dopo la morte del reo è giuridicamente inesistente, mancando il soggetto processuale contro il quale deve essere fatta valere la pretesa punitiva e nei cui confronti la sentenza stessa è pronunciata. Spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza il potere-dovere di dichiararne la inesistenza giuridica in dipendenza della estinzione del reato per morte del reo avvenuta anteriormente alla pronuncia dell’anzidetta sentenza (SU, 3489/1982).

L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio, non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, non avendo natura penale ma di sanzione amministrativa accessoria (Sez. 3, 30406/2016).