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Art. 173 - Estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda per decorso del tempo

1. Le pene dell’arresto e dell’ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

2. Se, congiuntamente alla pena dell’arresto, è inflitta la pena dell’ammenda, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l’arresto.

3. Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell’articolo precedente.

Rassegna di giurisprudenza

L'attivazione della procedura di recupero coattivo del credito da parte dello Stato costituisce un fatto impeditivo del termine di prescrizione della pena, decorrente dalla data dell'esecutorietà della sentenza, concretizzando l'inizio dell'esecuzione penale ed esprimendo la volontà dello Stato di procedere all'attuazione del titolo esecutivo secondo la disciplina normativa prevista dall’art. 227-ter DPR 115/2002, che regola la procedura di riscossione delle pene pecuniarie, prevedendo che, a cura dell'agente incaricato, siano notificate al debitore una comunicazione contenente l'intimazione a pagare l'importo dovuto e una contestuale cartella di pagamento, con avviso che, in caso contrario, si procederà all'esecuzione forzata nei confronti del condannato. Ne discende che, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo del debito a carico del condannato, prima del decorso del termine di prescrizione e previo compimento degli atti funzionali alla riscossione delle somme, laddove l'obbligato non adempie nei termini prescritti, si deve ritenere che si sia sottratto volontariamente all'esecuzione della pena pecuniaria, iniziata a far data dall'iscrizione a ruolo, impedendo il decorso dei termini prescrizionali di cui all'art. 173 (la Corte ha avallato la decisione del giudice della esecuzione secondo il quale il respingimento dell'opposizione avanzata dalla Procura della Repubblica veniva pronunciato sull'assunto che il termine di cinque anni previsto dall'art. 173 per l'estinzione della pena pecuniaria non risultava ancora interamente decorso, essendo stata notificata alla condannata , con esito positivo, una cartella esattoriale finalizzata a ottenere il pagamento dell'ammenda e delle spese processali; notificazione che costituiva l'inizio dell'esecuzione penale relativa alla pena pecuniaria presupposta) (Sez. 1, 25012/2022).

L’ordine di demolizione dell’opera abusiva ha natura amministrativa e non gli si applica di conseguenza il regime previsto dall’art. 173 (Sez. 3, 55373/2018).

Il cumulo delle pene deve essere sciolto quando occorre dichiarare singolarmente taluna di quelle che lo compongono estinta per decorso del tempo ai sensi degli artt. 172 o 173. In tal senso si consideri quanto dispone il comma sesto del primo di tali articoli. L’esecuzione della pena unica, come da provvedimento di cumulo, riguarda indistintamente tutte quelle da esso considerate. L’inizio di tale esecuzione quindi costituisce il momento in cui deve arrestarsi per tutte le pene il decorso del tempo rispettivamente da computare per rilevare il maturare della prescrizione. Una volta però che il relativo periodo con riferimento a taluna delle pene unificate tramite il cumulo sia per intero trascorso ancor prima dell’inizio dell’esecuzione, si impone la scissione della medesima pena da quella unica, dovendo dichiararsi la prima estinta per prescrizione e pertanto la cessazione della sua esecuzione (Sez. 1, 51188/2018).