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Art. 175 - Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

1. Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale (1).

2. La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria, che, ragguagliata a norma dell’articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

3. Se il condannato commette successivamente un delitto, l’ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie (2).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 155/1984, ha dichiarato l’illegittimità del primo comma dell’art. 175, nel testo introdotto con l’art. 104, L. 689/1981, nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già irrogate non superino i limiti di applicabilità del beneficio. La stessa Corte, con sentenza 304/1988, ha dichiarato l’illegittimità del primo comma dell’art. 175, nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziché a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell’art. 135.

(2) Comma abrogato dall’art. 7, L. 19/1990, in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti. L’intero articolo è stato sostituito prima dall’art. 2, L. 191/1962 e poi dall’art. 104, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Il giudice di merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all’art. 133, può concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. In particolare, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell’altro. Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici e venga invece negato l’altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmente per la concessione dell’uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell’altro beneficio, oppure sottolinei l’emergere di altri elementi di segno negativo nell’ottica del beneficio da negarsi (Fattispecie nella quale la corte di appello, nel confermare la sentenza di condanna di primo grado, si era limitata ad un generico richiamo ai parametri previsti all’art. 133, senza spiegare perché le ragioni poste a fondamento della concessione della sospensione condizionale della pena non potessero esplicare efficacia nell’ottica della non menzione della condanna. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego della non menzione della condanna ex art. 175, con rinvio alla corte di appello competente per nuovo giudizio sul punto) (Sez. 2, 20178/2022)

Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 si basa effettivamente sul principio della emenda e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato. Pertanto, se è vero che la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, è anche vero che egli ha l'obbligo di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 4, 44966/2021).

Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 è fondato sul principio della "emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 (Sez. 3, 17181/2020).

La concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinata unicamente alla valutazione positiva delle circostanze indicate nell'art. 133 c. p., restando precluso ogni altro diverso criterio di giudizio. Pertanto, è illegittimo il rifiuto del beneficio detto basato sulla considerazione che la pubblicità insita nella menzione della condanna può costituire un monito per l'imputato, sconsigliandolo in futuro dal commettere ulteriori reati (Sez. 3, 30930/2020).

Quanto alla natura ed agli effetti del beneficio della non menzione, deve rammentarsi che esso non influisce sulla quantificazione della pena, né determina effetti sospensivi o estintivi della stessa, ma incide unicamente sugli effetti della condanna. Il beneficio si pone all’esterno del perimetro sanzionatorio ed è collocato a distanza siderale dall’accertamento della penale responsabilità; con la conseguenza che risulta precluso il rilievo di sopravvenute cause estintive del reato, quali la prescrizione. In considerazione del fatto che la revoca della non menzione può intervenire in ogni tempo, in quanto la legge non fissa alcun termine per la commissione del nuovo delitto, l’istituto si qualifica in termini di una mera sospensione, a tempo indeterminato, dell’effetto penale e non come causa di estinzione vera e propria. Il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale non attiene, dunque, al piano del trattamento sanzionatorio, ma comporta esclusivamente una limitazione degli effetti della condanna mediante l’eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato connessa alla pubblicità che, attraverso la sua menzione nel certificato del casellario giudiziale, deriva dalla sentenza di condanna (Sez. 2, 5261/2019).

La concessione del beneficio della non menzione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all’art. 133, senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Sez. 3, 4880/2019).

Il beneficio della non menzione della condanna di cui all’art. 175 è fondato sul principio dell’"emenda", e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale, sicché la sua concessione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando tuttavia l’obbligo del giudice di merito di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all’art. 133 (Sez. 7, 2490/2019).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all’art. 133, legittimino la concessione del beneficio stesso (Sez. 7, 28970/2018).

Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d’appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi alcun accertamento di fatto (Sez. 2, 16736/2021).

L’omessa pronuncia da parte del giudice di merito sulla domanda di concessione del beneficio della non menziona della pena determini il corrispondente annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendosi in sede di legittimità, operare una valutazione che coinvolgerebbe questioni accertative di merito (Sez. 1, 51159/2018).

Allorquando un fatto già costituente reato risulti depenalizzato, la condanna riportata per quel reato, giusto il disposto dell’art. 2 comma secondo cod. pen., non può ritenersi preclusiva rispetto alla concessione di un’ulteriore non menzione della condanna ai sensi dell’art. 175 (Sez. 4, 49591/2018).

È vero che i requisiti richiesti per la concedibilità della non menzione della condanna nel certificato del casellario garantiscono, attualmente, all’istituto un più ampio ambito di operatività, rispetto alle originarie previsioni codicistiche, in seguito a taluni interventi della Corte costituzionale che ha introdotto una limitata reiterabilità del beneficio della non menzione. I giudici delle leggi hanno infatti dichiarato l’art. 175 comma 1 costituzionalmente illegittimo nella parte in cui escludeva che potessero concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superassero i limiti di ammissibilità del beneficio (Corte costituzionale, sentenze 225/1975 e 155/1884). Sulla scorta delle succitate declaratorie di incostituzionalità può concedersi la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale anche a chi abbia fruito del beneficio in relazione a precedenti condanne (e sempre che ricorrano gli altri presupposti per l’applicabilità dell’istituto), ma non in favore di chi abbia subito in precedenza una o più condanne per le quali non abbia ottenuto il beneficio stesso. Anche a seguito delle sentenze n. 225 del 1975 e n. 155 del 1984 della Corte costituzionale, per poter nuovamente godere del beneficio della non menzione è però necessario che i reati, per cui si procede, siano anteriori alla condanna in relazione alla quale fu già concesso il beneficio. Quando, invece, sussista un precedente penale, di qualsiasi natura e vengono poi commessi ulteriori reati, successivamente alla prima condanna, il beneficio stesso non può mai essere concesso (Sez. 7, 50588/2018).

Nel caso di ricorso per cassazione articolato in più motivi avverso una sentenza avente ad oggetto un solo reato, la fondatezza del motivo concernente la mancata applicazione della non menzione della condanna nel certificato spedito a richiesta dei privati, da ritenere a tutti gli effetti punto della decisione, comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione al "capo" di imputazione cui si riferisce e consente di rilevare l’eventuale estinzione del reato per prescrizione (Sez. 6, 57862/2018).

L’art. 175 è inserito nel capo II (della estinzione della pena) del titolo VI (estinzione del reato e della pena) del libro I del codice penale. La funzione dell’istituto è strettamente collegata a quella special preventiva della pena ed a quella rieducativa prevista nell’art. 27 della Costituzione. Si è affermato infatti che il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità della sentenza, di talché, ai fini della sua concessione o del suo diniego, non può attribuirsi rilevanza esclusiva alla gravità del danno arrecato, dovendosi valutare tale elemento unitamente agli altri in grado di esprimere l’idoneità del beneficio a concorrere al recupero del reo. Esso agisce sul piano del trattamento sanzionatorio (Sez. 3, 40452/2018).

In senso contrario: poiché la statuizione sul beneficio della non menzione non pertiene al trattamento sanzionatorio, ne discende che l’accoglimento del motivo non implica la revisione della sentenza né in punto responsabilità né in punto pena in relazione a tutti i "capi" in giudizio. Si ribadisce che per "capo" della sentenza deve intendersi di giudizio sulla responsabilità e sulla pena con riferimento ad ogni imputazione, sicché il giudizio sul relativo "capo" deve ritenersi coperto dal giudicato ogni volta che i motivi di ricorso relativi alle valutazioni sulla responsabilità e sulla pena siano inammissibili, con conseguente non rilevabilità del termine di prescrizione decorso successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Sez. 2, 52079/2018).