Art. 178 - Riabilitazione
1. La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
Rassegna di giurisprudenza
La decisione del tribunale di sorveglianza in materia di riabilitazione, adottata senza formalità ossia senza fissare l’udienza in camera di consiglio e instaurare il contraddittorio delle parti, è passibile di opposizione allo stesso tribunale e non di ricorso immediato alla Corte di cassazione (Sez. 1, 57814/2017).
La concessione di precedente riabilitazione impedisce il riconoscimento della recidiva per fatti anteriormente commessi, come inequivocabilmente risultante dal testo dell’art. 178, che prevede proprio la cessazione degli effetti penali della condanna.
Al proposito è stato stabilito che per il principio stabilito dall’art 106 capoverso la precedente condanna, rispetto alla quale sia stata concessa la riabilitazione, non può essere presa in considerazione agli effetti della recidiva se non si sia realizzata la condizione stabilita dall’art 180, e se con la nuova condanna non venga emesso un formale provvedimento di revoca. Al di fuori del caso di revoca, la riabilitazione esclude la applicazione della recidiva anche se sia intervenuta prima del giudizio relativo al nuovo reato, ma dopo il momento in cui il medesimo è stato commesso (Sez. 2, 47584/2016).
Gli artt. 178 e 179 esigono non tanto l’assenza di ulteriori elementi negativi, bensì prove effettive e costanti di buona condotta, con la conseguenza che, mentre il totale silenzio sulla condotta dell’istante risulta insufficiente a tal proposito, qualsiasi nota negativa in ordine al suo comportamento può essere apprezzata come prova di valenza contraria a quella richiesta dal legislatore. La valutazione sulla sussistenza del presupposto della buona condotta si estende dal momento della esecuzione o estinzione della pena principale sino a quello della decisione (Sez. 1, 30885/2016).
Non costituiscono, di per sé, ostacolo all’accoglimento dell’istanza di riabilitazione, in ragione della presunzione di non colpevolezza, la semplice esistenza di una o più denunce e la sola pendenza di un procedimento penale a carico per fatti successivi a quelli per i quali è intervenuta la condanna cui si riferisce la richiesta medesima (Sez. 1, 15471/2015).
È configurabile l’interesse ad ottenere la riabilitazione in relazione a pena oggetto di patteggiamento, anche se applicata per reato del quale sia stata dichiarata l’estinzione a norma dell’art. 445, comma secondo, CPP" (Sez. 1, 31089/2009).
La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna ma non preclude la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato, trattandosi di situazioni di fatto di cui il giudice deve tener conto, a norma dell’art. 133, nell’apprezzamento del comportamento pregresso dell’imputato ai fini della determinazione della pena).
È da considerare, infatti, che la riabilitazione, secondo quanto stabilito dall’art. 178, produce effetto quanto alle pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna ma non può, invece, ritenersi preclusiva della valutazione dei precedenti penali e giudiziari e, in genere, della condotta e della vita del reo, antecedenti al reato, valutazione che l’art. 133, comma secondo, n. 2, rimette al giudice, al fine dell’accertamento della capacità a delinquere del colpevole (Sez. 6, 16250/2013).