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Art. 475 - Pena accessoria

1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza.

Rassegna di giurisprudenza

La pubblicazione della sentenza, in caso di condanna per il reato di cui all’art. 474, è un provvedimento obbligatorio che non ammette alcun profilo di discrezionalità del giudice (Sez. 2, 4172/2019).

Il giudice, nel momento in cui riconosce la penale responsabilità dell’ imputato per il reato di commercio di prodotti con segni falsi, deve disporre, in applicazione dell’ art. 475, anche la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’ art. 36, dato che l’ applicazione di tale pena accessoria, finalizzata a mettere sull’ avviso il pubblico dei consumatori in merito all’ esistenza sul mercato di determinati prodotti contraffatti, costituisce l’ obbligatorio corollario dell’ accertamento del ricorrere dei delitti previsti dagli artt. 473 e 474 (Sez. 2, 25440/2017).

In tema di pubblicazione della sentenza di condanna, le modifiche apportate all’art. 36 dall’art. 37, comma 18, DL 98/2011, convertito nella L. 111/2011, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto di pena accessoria già prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via “internet”, così determinando un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo regolato dall’art. 2, comma 4, con la conseguenza che non è applicabile ai fatti pregressi la nuova disciplina, in quanto maggiormente afflittiva (Sez. 2, 14768/2017).

Le pene accessorie, tra cui deve essere compresa la pubblicazione della sentenza, conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell’art. 20  in relazione all’art. 36 espressamente richiamato dalla lettera b) del comma 4 dell’art. 171-ter L. 633/1941  con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell’imputato anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 2, 31960/2016).