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Art. 109 - Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere

1. Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l’applicazione di misure di sicurezza.

2. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l’esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

3. La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna.

4. La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione.

Rassegna di giurisprudenza

Anche quando l’abitualità nel reato è presunta dalla legge, non è consentito il permanere di uno status di delinquenza qualificata in caso di insussistenza di un’attuale concreta pericolosità sociale. Ne consegue pertanto, qualora ricorra un caso di abitualità presunta dalla legge, la necessità della sospensione dell’esecuzione formale del titolo, che spetta alla competenza del pubblico ministero o del pretore, in attesa della decisione sull’attuale concreta pericolosità sociale da parte del magistrato di sorveglianza, il cui intervento può essere sollecitato anche di ufficio (Sez. 1, 2851/1989).

Dopo l’entrata in vigore della L. 663/1986, recante modifiche all’ordinamento penitenziario, la declaratoria di abitualità nel delitto presunta dalla legge e che non ha natura costitutiva, ma semplicemente ricognitiva di uno status già esistente nel momento in cui erano maturate le condizioni previste dall’art. 102, non è consentita ove non sussista una attuale e concreta pericolosità sociale (Sez. 1, 1683/1989).

La dichiarazione di abitualità a delinquere è giuridicamente autonoma dalla misura di sicurezza. Essa non è soggetta a revoca, bensì ad estinzione (per effetto della riabilitazione) a norma dell’art. 109, mentre revocabile (artt. 206/207) è la misura di sicurezza, che deve essere applicata in conseguenza della dichiarazione (art. 109, primo comma) o che può essere autonomamente disposta dal giudice (art. 202) in base alla pericolosità sociale dimostrata a seguito della commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato (art. 203) (Sez. 3, 3185/1984).