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Art. 600-quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (1)

1. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 5, L. 269/1998.

Rassegna di giurisprudenza

Il reato previsto dall’art. 600-quinquies ha natura di reato comune eventualmente abituale, in quanto, da un lato, non è necessario che l’autore sia un operatore turistico o svolga l’attività in maniera continuativa e, dall’altro, è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, anche l’organizzazione di una sola trasferta (Sez. 3, 42053/2011).

La ratio della fattispecie di cui all’art. 600-quinquies è l’anticipazione della tutela penale già in riferimento alle attività prodromiche e collaterali all’induzione, al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione minorile (Sez. 3, 42053/2011).

La consumazione del reato di cui all’art. 600-quinquies richiede una condotta di tipo organizzativo che deve consistere nella programmazione di viaggi illeciti la quale include anche ogni servizio idoneo alla presa di contatto con l’ambiente della prostituzione minorile (Sez. 3, 42053/2011).

Non integra la realizzazione del reato di cui all’art. 600-quinquies, ma semmai il reato di favoreggiamento della prostituzione minorile, lo scambio di informazioni che facilitano incontri sessuali con minori (Sez. 3, 42053/2011).