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Art. 617-ter - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (1)

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

3. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. (2)

(1) Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 98/1974.

(2) Comma aggiunto dal DLGS 36/2018.

Rassegna di giurisprudenza

Integrano gli estremi del reato previsto dall’articolo 617-ter sia la presa di conoscenza del testo delle conversazioni mail che le intercettazioni degli altri dati relativi al traffico telefonico, la cui illecita acquisizione, mediante intrusione, è già di per sé penalmente rilevante (Corte di appello di Milano, Sez. 5, 14.2.2012).