Art. 619 - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
1. L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell’articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 30 a euro 516 (1).
3. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa (2).
(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.
(2) Comma aggiunto dal DLGS 36/2018.
Rassegna di giurisprudenza
Tra le previsioni incriminatrici di cui agli artt. 616 e 619 vi è un rapporto di specialità bilaterale (Sez. 5, 34455/2018).
È responsabile del reato di cui all’art. 619 l’addetto al servizio delle poste che sopprima corrispondenza a lui consegnata per il recapito ai destinatari, gettandola in un cassonetto dei rifiuti (Sez. 5, 29665/2016).