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Art. 618 - Rivelazione del contenuto di corrispondenza

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516 (1).

2. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

La pubblicazione di corrispondenza epistolare che abbia carattere confidenziale o si riferisca all’intimità della vita privata, in mancanza del consenso dell’autore, costituisce violazione del diritto alla riservatezza, anche qualora la diffusione avvenga con il consenso del destinatario.

Dal momento che anche i messaggi di posta inviati a una “mailing list” costituiscono corrispondenza privata, non risulta sufficiente il consenso di uno dei destinatari per la divulgazione delle “e-mail” ricevute, sembrando prevalente il diritto alla riservatezza dell’autore, riconosciuto e tutelato dagli art. 15 cost., 616 e 618 e 13 L. 547/1993. Ulteriore violazione sussiste, poi, con la pubblicazione dei dati personali del mittente, quali nome e cognome, posizione lavorativa e sede dell’ufficio (Tribunale di Milano, 8037/2007).