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Art. 617-sexies - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (1)

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater.

3. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. (2)

(1) Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 547/1993.

(2) Comma aggiunto dal DLGS 36/2018.

Rassegna di giurisprudenza

Il cd. “phishing” consiste nell’illecita intrusione via internet da parte di soggetti su sistemi informatici concernenti servizi “home banking” per utenti titolari di conti correnti bancari, clienti degli istituti di credito e integra, di per sé, i reati di accesso abusivo informatico e falsificazione del contenuto di comunicazioni informatiche di cui agli art. 615-ter e 617-sexies.

Qualora detta attività venga svolta da parte di soggetti operanti in Paesi stranieri, in accordo con soggetti residenti nel territorio dello Stato al fine di realizzare truffe ai danni ai clienti utenti dei predetti sistemi informatici, carpendo le loro generalità ed i codici segreti (user id e password) relativi a detti servizi bancari su internet, mediante l’invio di false e-mails apparentemente spedite da detti istituti di credito, ma in realtà false, essa concreta i reati di associazione a delinquere, con l’aggravante di reato transnazionale, di accesso abusivo informatico e di falsificazione di comunicazioni informatiche (Tribunale di Milano, ufficio GIP, 10.12.2007).