Art. 621 - Rivelazione del contenuto di documenti segreti
1. Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1).
2. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi (2).
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.
(2) Comma aggiunto dall’art. 7, L. 547/1993.
Rassegna di giurisprudenza
Il nocumento costituisce condizione oggettiva di punibilità del reato di rivelazione del contenuto di documenti segreti, pertanto, qualora dalla rivelazione del segreto documentale non derivi un nocumento – inteso come pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura – al titolare del diritto alla segretezza, va esclusa la sussistenza del reato anche solo tentato (Sez. 5, 17744/2009).
Ai fini dell’integrazione del reato di rivelazione del contenuto di documenti segreti è necessario che dalla rivelazione e dall’utilizzazione del segreto derivi, quale condizione di punibilità, un nocumento, intendendosi per tale un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura in danno del titolare del diritto alla segretezza (Sez. 5, 51089/2014).
Il nocumento indicato dall’art. 621 non è circoscritto al mero danno patrimoniale, ma può essere anche inteso come un pregiudizio di qualsiasi natura possa derivare a colui che abbia il diritto alla segretezza dei documenti (Sez. 5, 51089/2014).