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Art. 360 - Cessazione della qualità di pubblico ufficiale

1. Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l’esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all’ufficio o al servizio esercitato.

Rassegna di giurisprudenza

In tema di reati contro la P.A., la disposizione di cui all’art. 360, che prevede la configurabilità del reato anche nelle ipotesi in cui il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica soggettiva pubblicistica, costituisce una eccezione alla regola generale secondo cui tale qualifica deve sussistere al momento della commissione del reato, ne consegue che tale disposizione non è applicabile nei casi in cui il fatto commesso si riferisca ad un ufficio o servizio che l’agente inizi ad esercitare in un momento successivo (Sez. 6, 27392/2016).

Il testimone è pubblico ufficiale e conserva tale qualità finché il processo non si esaurisce per effetto del passaggio in giudicato della sentenza e, d’altro canto, l’eventuale perdita di tale qualità non osta alla configurabilità come delitti contro la pubblica amministrazione dei reati che siano compiuti in suo danno a causa della funzione pubblica esercitata, così come stabilisce l’art. 360 (Sez. 6, 8245/1994).

La regola dell’art. 360 presuppone che una determinata fattispecie non richieda necessariamente l’attualità dell’esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio, cioè che l’agente sia titolare dei poteri o della qualità di cui abusa nell’immanenza della condotta criminosa. Tuttavia una condotta riferita a una qualità pubblica o alla titolarità di poteri risalenti nel tempo e non più attuali si configura priva della portata offensiva degli attributi di legalità, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione che postulano attualità dell’ufficio pubblico di cui si esercita il potere per tornaconto personale (Sez. 6, 7877/1993).